Parte 7 – Le incombenze nel conferimento d’incarico del CTU
Nella udienza di conferimento d’incarico oltre al giuramento e alla formulazione del quesito trovano spazio altre incombenze formali che tuttavia sostanziano l’attività del consulente. Dopo avere analizzato la fase del giuramento, della formulazione del quesito e quella della comunicazione d’inizio delle operazioni peritali, passiamo in rassegna le altre fasi che accompagnano l’udienza del conferimento d’incarico al consulente che, nei fatti e allo svolgimento delle attività peritali, rivelano la loro importanza e delicatezza.
Le incombenze nel conferimento d’incarico del CTU.
Nella udienza di conferimento d’incarico oltre al giuramento e alla formulazione del quesito e alla eventuale comunicazione d’inizio delle operazioni peritali trovano spazio altre incombenze formali che sostanziano l’attività del consulente. Tali incombenze non sono meno rilevanti per l’attività a cui è chiamato l’esperto giudiziario. Queste sono:
- autorizzazione accesso ai pubblici uffici (eventuale);
- autorizzazione all’uso del mezzo proprio e/o di viaggio;
- autorizzazione accesso ai luoghi (eventuale);
- autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
- nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio;
- termine di invio della relazione alle parti;
- termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
- termine di deposito della relazione;
- termine di rinvio del procedimento;
- disposizione del fondo spese.
Autorizzazione all’accesso ai pubblici uffici.
Nel corso delle attività di ufficio, per le incombenze legate alla risposta ai quesiti e, più in generale, per porre in essere tutte quelle attività conoscitive che possono essere utili da fornire al giudice istruttore, può presentarsi per il consulente la necessità di dover esaminare e consultare documenti, atti e quanto altro conservato presso i pubblici uffici, anche con l’estrazione di copie.
Tra questi, in particolare per l’attività dei professionisti di ambito tecnico, possiamo individuare gli uffici dell’Agenzia del territorio, l’Agenzia delle entrate, i diversi settori di enti locali quali comuni, province e regioni e ancora enti del Ministero della difesa, del demanio, comunità montane, gli archivi notarili e quanto altro. L’autorizzazione che concede il giudice istruttore e che viene, per l’appunto, trascritta nel verbale di udienza non è una mera formalità ma un concreto atto autorizzativo la cui valenza si sostanzia in particolare quando vi è la necessità di accedere ad atti protetti dai vincoli imposti dalla legge sulla c.d. privacy.
Basti pensare al riguardo alla richiesta di copia conforme delle planimetrie catastali di un immobile il cui rilascio è vincolato alla richiesta del professionista unitamente alla delega del proprietario o avente titolo idoneo.
Autorizzazione alle spese di viaggio fuori dalla circoscrizione giudiziaria.
Quando le operazioni demandate al consulente debbano svolgersi fuori dalla circoscrizione giudiziaria, il giudice deve autorizzare le spese per il viaggio e l’eventuale soggiorno1 dell’ausiliario. In particolare ciò ricorre sempre quando è richiesto l’uso del mezzo aereo. Il giudice, più in generale, anche quando le operazioni abbiano corso nella provincia di competenza deve autorizzare l’esperto all’uso del mezzo proprio al fine che questi possa poi richiedere il rimborso delle relative spese, nella specie spese di carburante e pedaggi autostradali. In ogni caso anche laddove gli accertamenti debbano svolgersi in zone vicine ma le operazioni da espletare richiedano spostamenti reiterati e continui tali da connotare di rilevanza le spese, è comunque utile richiedere al G.I. specifiche autorizzazioni in merito.
1. Per l’indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, D.P.R. 115 del 30 maggio 2002). |
Autorizzazione all’accesso ai luoghi.
L’autorizzazione potrebbe apparire superflua, ma le diverse fattispecie di situazioni che possono presentarsi ne rendono necessaria l’espressione da parte del magistrato. L’esperto nel compimento delle proprie attività, in gran parte dei casi, deve poter accedere alle proprietà sia delle parti in causa che, talvolta, a quelle di soggetti estranei al procedimento giudiziario. Nella gran parte dei casi non si presentano problemi, atteso che coloro che consentono l’accesso sono le parti costituite nel procedimento. Tuttavia può anche accadere che una parte rifiuti l’accesso al CTU, circostanza nella quale, è bene affermare, ancorché dotato dell’autorizzazione del giudice istruttore e della veste di pubblico ufficiale, l’esperto non può fare granché. Infatti, l’istituto dell’inviolabilità del domicilio, sancito dall’art. 14 della Costituzione della Repubblica, impone rigoroso rispetto; cosicché il consulente dovrà operare a mezzo di una istanza al G.I. come vedremo nei successivi contributi.
Il valore dell’autorizzazione emerge in tutta la sua importanza nel caso di accertamenti da condurre presso il domicilio della parte contumace del giudizio, quando questa si presenti libera e accessibile. Infatti il consulente di ufficio, che accedesse a detta proprietà per lo svolgimento delle operazioni, in assenza della specifica autorizzazione, potrebbe incorrere – laddove le condizioni dello stato dei luoghi presentino determinati requisiti – nella denuncia per violazione di domicilio. Così come per una delle due parti, l’autorizzazione non ha effetti per il terzo non in giudizio presso la cui proprietà l’esperto debba svolgere una ispezione. È questo il caso dell’appartamento viziato da difetti costruttivi il cui acquirente citando in giudizio il costruttore, prima del sopralluogo dell’esperto, abbia alienato a un terzo l’immobile.
Autorizzazione ad avvalersi di esperti.
Nella ipotesi che parte degli accertamenti richiesti per la risposta al quesito vertano su aspetti specialistici ricadenti al di fuori delle conoscenze e delle competenze del consulente tecnico nominato, il giudice ha due strade da seguire: autorizzare il consulente ad avvalersi di esperti in quel particolare settore, ovvero, laddove gli accertamenti specialistici possano avere una propria autonomia o quando la portata degli stessi sia rilevante rispetto all’incarico commesso al consulente, nominare altro consulente con specifico provvedimento.
Nel primo caso il consulente ottiene l’autorizzazione a farsi assistere da uno specialista nel campo del particolare accertamento con il limite che non può delegare a esso lo svolgimento della consulenza a lui assegnata e che, sulle conclusioni a cui perverrà quel soggetto, il consulente rimarrà responsabile, moralmente e scientificamente. Pertanto il consulente dovrà scegliere un soggetto che garantisca l’indispensabile correttezza, professionalità e probità. Ancorché non vi siano previsioni al riguardo, l’incarico all’ausiliario, al fine di garantire una sommaria ritualità, può essere formalizzato mediante una scrittura. Può essere questo il caso dell’incarico commesso all’esperto per la determinazione del valore di mercato di un compendio immobiliare nel quale sia presente un’azienda commerciale della quale occorra verificare il compendio di documenti contabili, compito questo ultimo da demandarsi a un commercialista o esperto contabile.
Nel secondo caso invece il giudice, in virtù della natura o portata degli accertamenti, dispone la nomina di un altro consulente che provvederà quindi a redigere una propria relazione. Ricorre il caso di specie quando si debba accertare la particolare natura geologica di un terreno sul quale si sia costruito un fabbricato che ha presentato vizi in correlazione a tale condizione. I casi succitati valgono in tutte quelle ipotesi ove il ricorso all’ausiliario è ritenuta condizione indispensabile già all’atto di nomina dell’esperto. Può tuttavia accadere che la necessità di far svolgere accertamenti specialistici per la risposta al quesito si maturi nel corso della consulenza tecnica di ufficio. Vedremo nei prossimi contributi le azioni da intraprendere.
Nomina consulenti tecnici di parte (CTP).
È facoltà delle parti in causa farsi assistere nel corso della consulenza tecnica di ufficio da propri consulenti tecnici di parte. Il numero di questi è da taluni ritenuto limitato a uno solo interpretando in senso restrittivo la previsione codicistica dell’art. 201 cod. proc. civ. che cita «…un loro consulente…» mentre in altri casi la scelta del numero è rimessa alla discrezionalità della parte.
Art. 201 – Consulente tecnico di parte (CTP): Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati dell’indagine tecnica. |
Nel corso della udienza il giudice istruttore formula la richiesta ai difensori se vogliano nominare propri consulenti precisando se intendano farlo nella stessa sede di udienza o in un momento successivo. Le modalità di nomina del consulente tecnico di parte rivestono una particolare importanza poiché possono determinare – in ipotesi denegata, ma pur sempre possibile – l’annullamento della relazione peritale con le conseguenti responsabilità a carico dell’esperto del giudice. Qualora i difensori procedano alla nomina diretta debbono inserire a verbale di udienza le generalità e il recapito del consulente di parte nominato; se invece intendano riservarsi a momento successivo, il giudice autorizza ciò ponendo come termine ultimo – come è oramai prassi consolidata – la data fissata dall’esperto per l’inizio delle operazioni peritali. Ciò non significa – a maggiore approfondimento di tale aspetto – tuttavia che il giudice non possa fissare altro termine a sua discrezione, come peraltro indica lo stesso art. 201 cod. proc. civ. Mentre nella ipotesi che la nomina avvenga in udienza non vi sono incombenze per i legali delle parti se non quella, evidente, di dare avviso ai consulenti stessi delle fissate operazioni dal CTU nella ipotesi che questi si riservino a un momento successivo, prevedendo l’art. 201 «…la nomina ricevuta dal cancelliere…», i difensori debbono provvedere a una specifica comunicazione di nomina del consulente tecnico di parte da depositarsi in cancelleria prima della scadenza del termine fissato dal giudice.
Termini di invio della relazione alle parti, successivo termine alle stesse per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU e termine a quest’ultimo per depositare la relazione.
Questa disposizione è una novella introdotta dalla legge 69/2009; difatti, il comma dell’art. 195 cod. proc. civ. è stato sostituito dall’art. 46, comma 5, del provvedimento.
Art. 195 – Processo verbale e relazione:
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. |
Questa è senza dubbio tra le novità più importanti introdotte dalla riforma del processo per quanto concerne le attività del consulente.
Essa costituisce un vero e proprio “nuovo regime” dello svolgimento della consulenza tecnica di ufficio introducendo formalmente il potere per le parti di produrre osservazioni alla relazione peritale prima che questa sia depositata in cancelleria dal consulente.
Con le nuove modalità lo svolgimento della consulenza si articola in queste fasi:
1. la relazione – diremmo in “bozza” ma completa in tutte le sue parti – nel termine disposto dal giudice nella ordinanza in esito all’udienza di affidamento dell’incarico, viene inviata alle parti (da intendersi i legali che rappresentano le parti e presso i quali le stesse hanno eletto domicilio);
2. le parti (evidentemente a mezzo del consulente e, ove non nominato, del difensore) nell’ulteriore termine fissato dal giudice nella citata ordinanza, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione peritale. Per il principio del contraddittorio è bene ricordare che le dette osservazioni debbono essere scambiate tra i difensori delle parti;
3. nell’ulteriore termine assegnato dal giudice il consulente completa la propria relazione tenendo conto, quindi accogliendole o respingendole motivatamente, delle deduzioni proposte dalle parti.
La relazione peritale deve essere poi depositata in cancelleria con allegate le osservazioni delle parti. Il detto termine è variabile e dipende fondamentalmente dall’urgenza con cui viene commesso l’incarico (ciò discende anche dal tipo di processo in cui la consulenza viene operata), dalle diverse fasi istruttorie che dovranno seguire e dalla complessità delle indagini che dovrà compiere l’esperto. È da segnalare che il termine di deposito è esclusivamente ordinatorio e non perentorio non avendo effetti sulla nullità della consulenza tecnica ma, come vedremo – in modo non meno poco simpatico – sul compenso del consulente e può essere prorogato dal consulente tecnico di ufficio, previa richiesta autorizzata da parte del giudice.
Termine di rinvio.
Il termine di rinvio è fissato unicamente dal giudice ed è la data nella quale quello stesso procedimento avrà trattazione. Rappresenta il termine entro il quale le parti, attraverso i propri consulenti tecnici e difensori, possono presentare osservazioni critiche alla relazione dell’esperto anche se è oramai sempre più spesso invalsa l’abitudine di chiedere ulteriore termine per l’esame dell’elaborato peritale.
Autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti.
Il giudice, una volta completata l’udienza di conferimento d’incarico e in calce al verbale di udienza, autorizza il consulente tecnico nominato a ritirare i fascicoli delle parti conservato all’interno del fascicolo di ufficio. I fascicoli sono un compendio documentale che la parte, mediante il difensore, deposita presso la cancelleria e che, nel corso della procedura, integra con documenti di varia natura.
Nei fascicoli delle parti sono quindi depositati gli atti giudiziari necessari all’istruzione del procedimento come l’atto di citazione, l’atto di comparsa di costituzione e risposta, memorie e istanze, atti d’intimazione e comparse conclusionali ma anche documenti di carattere tecnico quali per esempio memorie e perizie tecniche, contratti preliminari e rogiti notarili, contratti di appalto, concessioni e autorizzazioni edilizie, documenti contabili, elaborati progettuali e quanto altro. Spesso sono presenti documenti costituenti vere e proprie prove documentali come per esempio i titoli di pagamento di canoni locativi. In tal senso occorre da parte del consulente porre molta attenzione alla corretta conservazione del contenuto dei fascicoli poiché non solo lo smarrimento totale o parziale di documenti in essi contenuti può incidere sull’esito del procedimento per la parte ma determina profili di responsabilità per il consulente.
Si consiglia quindi, prima di apporre la firma in calce del processo verbale di udienza, di dedicare qualche minuto per esaminare l’effettiva corrispondenza tra la documentazione conservata in detti fascicoli e il dettaglio riportato sul frontespizio. In caso negativo è opportuno segnalare immediatamente ciò al giudice e alle parti.
Disposizione fondo spese.
All’esperto viene assegnata solitamente una somma in acconto delle proprie spettanze a titolo di anticipazione sulle spese. La disposizione di un pagamento di natura anticipatoria presenta indubbia rilevanza per l’esperto; ciò non solo per un fatto meramente economico, che pure non è trascurabile considerato l’ammontare delle spese che oggi un consulente si trova a dover affrontare nell’adempimento dell’incarico, ma anche e diremmo soprattutto per garantirsi, in via cautelare, un titolo idoneo per agire giudizialmente nei confronti della parte che alla conclusione dell’incarico non assolva ai suoi obblighi di pagamento. È bene tuttavia dire, a scanso di ogni equivoco, che il CTU al quale non venga corrisposto l’acconto non può sospendere le operazioni peritali ma limitarsi a darne avviso al giudice al fine di riceverne le relative disposizioni.
Firma del verbale di udienza.
Con la conclusione della udienza il consulente tecnico nominato deve provvedere alla firma del relativo verbale unitamente al giudice. L’eventuale mancata firma del verbale dal parte dell’esperto non comporta alcun effetto sulla attività che questi andrà a compiere.2 Del verbale è opportuno che il consulente ne estragga copia che conserverà nel proprio fascicolo cosicché da poterla consultare in ogni momento. La copia è di carattere informale salvo debba essere utilizzata per la presentazione alle PP.AA., ove deve essere in copia conforme.
2. La mancata apposizione, da parte del CTU, della propria firma nel verbale dell’udienza nella quale lo stesso presta il giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell’attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi (Cass., Sez. lav., sent. n. 10386, 23 novembre 1996). |
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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