La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 549/2024 del 08-01-2024, ha emesso una pronuncia decisiva riguardo alla liquidazione dell’onorario della CTU in un caso giudiziario particolare. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con un decreto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze che ha liquidato al dott. ### un compenso per la stima delle quote pignorate di quattro società a responsabilità limitata nell’ambito di un’azione esecutiva. I ricorrenti hanno contestato l’importo del compenso basato sul valore stimato delle quote, che secondo loro era pari a zero.
Nella sentenza, la Corte ha esaminato attentamente le argomentazioni dei ricorrenti e ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Firenze. In particolare, la Corte ha evidenziato che l’art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 prevede un onorario determinato per la perizia o la consulenza tecnica in base al valore del bene o dell’utilità oggetto dell’accertamento. Nel caso in questione, la stima delle quote pignorate rappresentava un’attività complessa che richiedeva un’analisi dettagliata del patrimonio delle società coinvolte.
La Corte ha sottolineato che il compenso dell’ausiliario nominato dal giudice dell’esecuzione doveva essere parametrato al valore del credito per il quale si procedeva, e non necessariamente al valore commerciale delle quote sociali stimate. Inoltre, la Corte ha respinto l’argomento dei ricorrenti riguardo alla distinzione tra perizia e consulenza tecnica d’ufficio, ribadendo che l’esperto nominato per la stima delle quote ricadeva nella categoria di consulente tecnico d’ufficio equiparabile.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso dei ricorrenti e li ha condannati a rifondere le spese legali al controricorrente. La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di liquidazione c.t.u. e conferma l’importanza di valutare attentamente il compenso degli ausiliari nominati dai giudici nelle procedure giudiziarie.
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