La corretta determinazione della parcella del CTU è un’operazione che risulta assai complessa e delicata a causa delle diverse carenze che presenta l’attuale panorama normativo, sia in ordine alle molte prestazioni richieste dai Magistrati che non sono tutte rappresentate, sia in ordine alla poca chiarezza che è fonte di errori e dubbi interpretativi. Proviamo quindi a semplificare il tema, ove possibile, e a fornirvi qualche indicazione utile per orientarvi nel calcolo della parcella del CTU.
In materia di liquidazione degli onorari e delle spese che competono ai periti e ai consulenti tecnici si sono succedute nel tempo diverse norme. Le disposizioni legislative nelle quali è contenuta la normativa vigente sono le seguenti:
- Legge n.319 del 8/07/1980 di cui rimane valido solo art. 4, come modificato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002;
- D.P.R. n.115 del 30/05/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275); – § Allegato.pdf
- D.M. n.182 del 30/05/2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”;
- Allegato al D.M. n.182 del 30/05/2002 “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”
Benché l’introduzione del nuovo processo civile telematico abbia contribuito a snellire e velocizzare l’apparato burocratico riguardante la maggior parte delle operazioni di cancelleria, c’è ancora molto lavoro da fare sull’aggiornamento degli attuali criteri di determinazione della parcella del CTU, considerati vecchi e inadeguati dalla quasi totalità degli addetti ai lavori. Ad oggi, la misura del compenso spettante all’ausiliario del Magistrato scaturisce dalla combinazione di una serie di fattori incerti, come la difficile individuazione della voce di riferimento in tabella (soprattutto se la prestazione principale è accompagnata da operazioni accessorie o strumentali) e la discrezionalità del Giudice stesso. A questo vanno aggiunti i problemi relativi all’obsolescenza dell’attuale tariffa oraria, inappropriata al ruolo e alle responsabilità che riveste il consulente tecnico, anche se la legge prescrive che debbano essere aggiornate all’aumento del costo della vita, adeguando gli importi con decadenza triennale. L’art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze“. Così come quelli legati ai pagamenti, i cui tempi sono spesso estremamente dilatati, e la cui corresponsione, soprattutto da parte dei privati, è sempre più difficile da ottenere.
L’art.49 del D.P.R. 115/2002 prevede il diritto per gli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, le seguenti compensazioni: onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per portare a compimento l’incarico. Come accennato in precedenza, la misura degli onorari è demandata, sempre dal Testo Unico con l’art. 50, alle tabelle di cui all’Allegato del D.M. 30/05/2002.
Esse prevedono onorari fissi per quelle tipologie di incarico nelle quali la determinazione del grado di difficoltà e di impegno è tale che risulta agevole stabilire, a priori, l’esatta misura del compenso. Solitamente sono riferiti ad attività estranee alla competenza dei tecnici come esami medici o di tipo diagnostico.
Negli altri casi ovvero quando la natura complessa delle indagini non permette di predeterminare l’importo, le tabelle prevedono criteri di liquidazione variabili. Gli onorari variabili da un minimo a un massimo si applicano, per quello che compete ai tecnici, agli artt. 7, 12, 16, 18, 19 dell’Allegato. La richiesta di compenso dovrà necessariamente essere compresa fra il minimo e il massimo dei valori tabellati e valutata dal Giudice in funzione della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002).
Si adottano, invece, onorari variabili a percentuale con gli artt. 3, 11, 15 dell’Allegato, per i quali il calcolalo si effettua in base al valore della controversia – come definito dall’art. 10 del codice di procedura civile -, mentre per gli artt. 6, 13, 14, 17 dell’Allegato, l’indennizzo va calcolato sulla somma ammessa, sulla somma liquidata, sull’importo stimato, sull’entità del danno.
Quando non è possibile utilizzare i precedenti criteri ovvero qualora manchi una specifica previsione della tariffa o la voce di riferimento non sia logicamente giustificata o non sia possibile un’applicazione analogica, l’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002 dispone che l’onorario vada commisurato al tempo impiegato. Gli onorari variabili a tempo vanno determinati in base al sistema delle vacazioni. La vacazione è definita come un periodo di due ore, il cui attuale compenso è di € 14,68 per la prima e di € 8,15 per le successive. L’onorario per la vacazione non si divide che per metà – trascorsa 1 h e 15’ è dovuta interamente – e il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Per maggiore chiarezza vi proponiamo questo esempio di calcolo.
Attività | Durata | N° di vacazioni |
Giuramento presso il tribunale | 1 h e 40’ | 1 |
Primo accesso ai luoghi di causa | 2 h e 15’ | 1,5 |
Accesso gli atti in Comune | 50’ | 0,5 |
Ritiro documenti in Catasto | 20‘ | 0,5 |
Secondo accesso ai luoghi di causa | 4 h e 15’ | 2,5 |
N° 15 sessioni di 8 h per redazione perizia | 120 h | 60 |
Deposito perizia | 35’ | 0,5 |
Totale vacazioni: | 65,5 |
TOTALE = € 14,68 x 1 vacazione + € 8,15 x 64,5 vacazioni = € 530,35 oltre accessori di legge e spese sostenute per portare a compimento l’incarico.
Tools per Onorari Fissi o VariabiliPer calcolare la parcella in base alle vacazioni è necessario compilare i campi della prima sezione denominata ‘ONORARI a VACAZIONI’ e lasciare vuoto l’articolo nella sezione degli ‘onorari tabellari’. Per le prestazioni che rientrano negli articoli del DM 182/2002 basta compilare la sezione ‘ONORARI TABELLARI’ lasciando vuota quella delle vacazioni. Gli onorari tabellari sono anche detti “onorari fissi o variabili”. L’applicativo calcolerà la parcella in base agli onorari tabellari secondo le normativa vigente: nel caso di onorari fissi viene applicato un valore secco (minimo, medio o massimo) mentre, nel caso di onorari variabili, l’importo totale si determina calcolando le percentuali sul valore della perizia in base agli scaglioni definiti dalle tabelle ministeriali. |
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