Perizia d’Ufficio CTU
Funzione essenziale dela Consulenza d’Ufficio è quella di fornire al Giudice delle valutazioni tecniche in quei campi dello scibile in cui egli rientra opportuno integrare le sue cognizioni.
Valutazioni fornite attraverso una Relazione scritta detta Relazione del CTU nella quale il consulente è tenuto a rispondere in maniera precisa ed esauriente su tutto quanto è stato domandato dal Giudice. La Relazione è un mezzo sussidiario per chiarire al Magistrato come si sono svolti i fatti o spiegare in termini numerici l’entità di un danno.
Accertamento Tecnico (ATP)
Una particolare forma di Consulenza Tecnica di Ufficio è data dall’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per il quale, chiunque abbia necessità di far ispezionare i luoghi oppure lo stato o la condizione delle cose coinvolte nel processo può proporre apposita istanza al Presidente del Tribunale o al Giudice di Pace affinchè venga disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale del Giudice di merito coadiuvato da un tecnico esperto. Sia l’accertamento che l’ispezione possono essere espressi oltrechè con un parere verbale, o una relazione, per mezzo di disegni di rilievo e riprese fotografiche.
Perizia Estimativa
Per Perizia Estimativa si intende formulare un giudizio di valore di un bene, attraverso un’attenta analisi della realtà, passando dal complesso al particolare attraverso schematizzazioni sempre più dettagliate. il valore della stima dipende dal suo scopo, tuttavia, qualsiasi sia questo fine, il metodo utilizzato è sempre universalmente riconosciuto come identico per tutti i periti; è quello basato sulla comparizione dei dati raccolti. Il principio viene definito come: la comparizione dei dati come unico metodo estimativo. L’attività fondamentale Estimativa è formulare un prezzo inteso come rapporto tra il bene e la moneta.
Perizia di Parte (CTP)
La Relazione di Parte non ha valore probatorio ed è assimilabile ad un’allegazione difensiva di carattere tecnico, la quale, anche se non esplicitamente confutata dal CTU o dal giudice, deve ritenersi ugualmente disattesa o pertanto, senza affettivo valore pratico. La Relazione, affinchè diventi atto del processo, dovrà essere corredata del verbale di asseverazione e presentata presso la cancelleria competente o, in alternativa, consegnata direttamente al legale di parte, in modo che provveda lui a depositarla.
Perizia Stragiudiziale
Per Perizia o Consulenza Stragiudiziale (anche detta extra giudiziale) s’intende ogni tipo di parere tecnico, espresso verbalmente o mediante relazione scritta, formulato al di fuori delle procedure del giudizio penale o civile. Si tratta pertanto, di un’azione determinata da un impulso di parte per rafforzare la propria versione dei fatti. La perizia stragiudiziale non rientra nel principio del contraddittorio delle parti e quindi non può assumere un valore di prova, ma solo quella di parere autorevole espresso da una delle parti avente il carattere di allegazione difensiva. La perizia assume un valore degno di considerazione quando è sottoposta al rito dell’asseverazione.
Perizia Pro-Veritate
Per Parere Pro Veritate si intende qualsiasi valutazione dei fatti, eseguita da una personalità di spicco per la sua particolare competenza tecnica nel tema trattato o per le sue innegabili doti di imparzialità. Come la perizia stragiudiziale, si tratta certamente di un parere espresso fuori del rito processuale e allegato agli atti solo per il suo valore scientifico o morale impresso dal consulente che l’ha predisposto. Sempre come la stragiudiziale, non è un parere previsto e nemmeno dotato del necessario principio del contraddittorio perchè nasce unilateralmente. Il Parere assume un valore degno di considerazione quando è sottoposto al rito dell’asseverazione.
Arbitrato Rituale
L’arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme procedurali stabilite dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria o in altro atto scritto successivo, purchè anteriore al giudizio arbitrale. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, fatte salve alcune regole che devono in ogni caso essere osservate (v. artt. 816 e ss. cod. proc. civ.). L’arbitrato rituale conduce alla formazione di un atto (lodo) che una volta dichiarato esecutivo dal Pretore è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Arbitrato Irrituale
L’arbitrato irrituale o libero ricorre quando le parti rimettono all’arbitro la risoluzione convenzionale della controversia. Gli arbitri irrituali non sono tenuti all’osservanza delle norme del Codice di procedura civile, essi debbono comunque rispettare il principio del contradditorio. In questo caso il lodo non acquista valore di sentenza, ma di contratto, avente ad oggetto la risoluzione della controversia che le parti si impegnano a rispettare, stipulato dagli arbitri in luogo e su mandato delle parti.
Conciliazione
Si definisce Conciliazione quell’insieme di nozioni, metodi e tecniche informali destinato a risolvere in maniera non conflittuale le dispute sorte tra le parti. Esso è definibile come un procedimento alternativo al giudizio ordinario della Magistratura quindi, sostanzialmente non è altro che una delega completa da parte del potere giudicante a favore dei consulenti. I consulenti assumono in buona sostanza, durante la conciliazione, due funzioni specifiche: quella del consulente tecnico, cioè colui che compie gli atti pre-decisionali, per poi spogliarsi di tale ruolo e diventare potere giudicante mediante l’emissione del lodo arbitrale.
Perizia semplice, asseverata e giurata
Si ha una perizia asseverata se il perito ne conferma la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità”, attestandone, con un’ulteriore dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.
Si ha, invece, una perizia giurata (o asseverata e giurata) quando la stessa, oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell’art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366,[2] o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell’art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.
Perizia semplice è quella che non è né asseverata né giurata.
Attività
L’esperto di cui ci si può avvalere potrebbe essere un ingegnere, un architetto, un agronomo, un agrotecnico, un perito industriale, un perito agrario, un geometra, un medico, uno storico dell’arte, un perito assicurativo, ecc.), richiesto fuori dal processo per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno – ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico – oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo a una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme o l’autenticità di un’opera d’arte).[1]
Diritto processuale
La perizia costituisce, nel processo civile, un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, mentre, nel processo penale, è un mezzo di prova disposto dal giudice, d’ufficio o su istanza di parte. La perizia deve essere distinta dalla consulenza tecnica, prevista sia nel processo civile sia nel processo penale, nonché dall’accertamento tecnico, previsto nel processo civile.
Processo civile
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la perizia, ancorché asseverata e giurata, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse.[3] Ciò non impedisce al giudice di fondare la sua decisione su una perizia ma, in questo caso, deve riportare motivare nel provvedimento conclusivo le ragioni per le quali l’ha ritenuta attendibile e convincente.
Processo penale
Nel processo penale la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220, comma 1, c.p.p.). Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti (art. 225, comma 1, c.p.p.). Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (art. 233, comma 1, c.p.p.).
Note
- ^ La perizia con la stima di un bene è detta perizia estimativa. Quella concernente l’autenticità di un’opera d’arte è tradizionalmente denominata expertise
- ^ Tale norma è ancora in vigore ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 1º dicembre 2009, n. 179, e dell’allegato 1 dello stesso decreto
- ^ Cass. civ., Sez. III, 11/02/2002, n. 1902
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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