Qual’è la figura del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio CTU nel processo penale e civile?
In questo Vademecum, diviso in più sezioni, analizzeremo in modo dettagliato la figura del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio CTU, esplorando i suoi compiti, obblighi e responsabilità. Attraverso un’analisi puntuale, analizzeremo:
- 1° parte – Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio CTU
- 2° parte – Periti ed Esperti della C.C.I.A.A.
- 3° parte – Come si diventa CTU
- 4° parte – Albo CTU e Responsabilità
- 5° parte – Nomina del CTU
- 6° parte – Incarico del CTU
- 7° parte – Incombenze del CTU
- 8° parte – Le comunicazioni essenziali del CTU
- 9° parte – Il CTU e le Operazioni Peritali
- 10° parte – I documenti acquisiti dal CTU
- 11° parte – Novellato per CTU: riforma Cartabia
in questa 1° parte – Il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU – ci concentriamo sulla Perizia e Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in quanto rappresenta un pilastro fondamentale del processo civile, spesso determinando l’esito di controversie complesse. La figura del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio CTU, incaricata dal giudice di fornire un parere tecnico imparziale, assume un ruolo chiave nella risoluzione di questioni che richiedono competenze specifiche, che spaziano dall’ingegneria alla medicina, dalla finanza all’informatica. Il CTU, a differenza di altri professionisti tecnici, si confronta con una sfida particolare: l’intersezione tra la conoscenza tecnica e le regole processuali. Pur dovendo dimostrare un’eccellente competenza nel proprio campo, è fondamentale che possegga una solida conoscenza del diritto processuale civile. Sebbene l’impatto del lavoro del CTU possa essere determinante, in passato non era prevista una formazione specifica per questo ruolo. Solo in un contesto di profonde riforme, in particolare in seguito al decreto legislativo n. 149/2022 e all’attuazione della Legge 206/2021, nota come “riforma Cartabia”, la normativa vigente prevede una formazione specifica per questo ruolo. Questa carenza si traduceva in un rischio concreto: la mancanza di una preparazione adeguata poteva compromettere la qualità e l’affidabilità della consulenza, portando potenzialmente a decisioni giudiziarie errate.
L’obiettivo è fornire ai lettori una visione completa e approfondita del ruolo del CTU, evidenziando le sfide e le opportunità che questo ruolo presenta in un contesto giuridico in continua evoluzione. Attraverso un’analisi puntuale e un linguaggio chiaro e accessibile, si intende fornire un contributo importante alla comprensione di questo ruolo fondamentale nel processo civile.
Parte 1 – Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio CTU
Il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU: chi sono e quali sono i loro compiti?
La figura del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è regolata dal codice di procedura civile (art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92, disp. att. c.p.c.) e dal codice di procedura penale (art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p.).
Il Perito e/o Consulente Tecnico è un professionista indipendente a cui il Giudice può rivolgersi per risolvere questioni che richiedono competenze specifiche, non di comune esperienza. Nel processo civile si distinguono due figure: il consulente tecnico d’ufficio (CTU), nominato dal Giudice, e il consulente tecnico di parte (CTP), nominato da una delle parti in causa.
Il Perito e/o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un ausiliario del Giudice che lo aiuta nel suo lavoro fornendo elementi di valutazione per le prove e contribuendo direttamente al processo decisionale. Essendo una persona con specifica competenza in un determinato campo, il CTU esprime pareri, raccoglie informazioni, effettua verifiche, ma non ha mai potere decisionale, che resta esclusivo del magistrato.
Il Giudice può avvalersi di uno o più consulenti tecnici (art. 61 c.p.c.) quando lo ritiene necessario, per svolgere singoli atti o per l’intero processo.
In sintesi, il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU sono figure fondamentali nel sistema giudiziario, in quanto offrono al Giudice il supporto tecnico necessario per la risoluzione di controversie che richiedono competenze specifiche.
Art. 61 c.p.c. – Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689; c.c. 419]. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146]. |
Chi è e cosa fa il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU?
Il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) svolge un ruolo fondamentale nel sistema giudiziario, fornendo al giudice un supporto tecnico indispensabile per la risoluzione di controversie. La sua attività si concretizza nell’accertamento, nella rilevazione e nell’analisi di fatti inerenti al caso specifico della controversia, al fine di produrre una relazione peritale che offra motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili, in risposta ai quesiti del giudice.
Il CTU deve essere un soggetto qualificato e specializzato nella materia oggetto della controversia, assistendo il giudice in quei casi in cui quest’ultimo non è in grado di analizzare, valutare o decidere aspetti tecnici specifici. Pur essendo un ruolo cruciale nel processo giudiziario, non esiste un percorso formativo specifico per i CTU. Questo è un problema che va affrontato, considerando la delicatezza dei compiti svolti dai consulenti tecnici. È necessario un approccio formativo dedicato per garantire una preparazione adeguata e qualificata, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di questo ruolo.
L’opera del CTU è diventata sempre più essenziale nel sistema giudiziario, in particolare per le controversie che si risolvono in questioni tecniche. In casi come controversie di confini, proprietà, appalti edilizi o contratti di compravendita immobiliare, il CTU svolge un ruolo decisivo nell’esito della controversia, assumendosi la responsabilità di fornire al giudice elementi oggettivi per la sua decisione.
Il mancato rispetto delle regole processuali da parte del CTU può avere conseguenze gravi, come l’annullamento della relazione peritale e possibili responsabilità disciplinari, penali e civili. La conoscenza delle norme processuali è fondamentale per la validità del lavoro svolto dal CTU, tanto quanto le nozioni scientifiche specifiche della materia oggetto dell’incarico.
Il CTU è tenuto a rispettare i principi fondamentali del contraddittorio e del diritto alla difesa, che devono essere garantiti dal giudice durante la nomina del consulente e durante tutte le fasi del processo. La violazione di questi principi può portare all’annullamento della consulenza tecnica.
Il ruolo del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è fondamentale per il buon funzionamento del sistema giudiziario. La sua competenza tecnica e la sua capacità di applicare le regole processuali sono essenziali per fornire al giudice elementi oggettivi e affidabili per la risoluzione delle controversie. La creazione di un percorso formativo specifico per i CTU è un passo necessario per garantire una preparazione adeguata e qualificata a coloro che svolgono questo ruolo chiave.
Quando viene nominato un Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)?
La nomina di un Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nel processo civile di cognizione è necessaria quando:
- gli oggetti in contesa non possono essere accertati direttamente dal giudice istruttore attraverso gli elementi ricavabili dagli atti di causa o mediante i mezzi istruttori esperibili;
- il magistrato ritiene necessario avvalersi di un parere tecnico per la formulazione del proprio giudizio, anche nel caso in cui l’accertamento diretto fosse possibile.
In sostanza, la figura del Perito e del CTU si rende indispensabile quando il giudice necessita di un’analisi tecnica specialistica per comprendere e valutare le questioni in gioco nel processo.
L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU): ruoli e funzioni
L’attività del Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU può assumere due diverse modalità, entrambe fondamentali per la risoluzione delle controversie. La Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha chiarito le diverse connotazioni del ruolo del CTU.
Consulente Percipiente:
In questo caso, il CTU è incaricato di accertare fatti e situazioni non altrimenti dimostrabili, divenendo una fonte oggettiva di prova. La sua consulenza introduce nel processo elementi di fatto non altrimenti accessibili. Un esempio tipico è la verifica statica o l’accertamento della conformità edilizio-urbanistica di un edificio, dove solo una competenza tecnica specifica può stabilire la veridicità delle tesi delle parti in causa.
Consulente Deduciente:
Il CTU, in questo caso, si basa su fatti già provati e utilizza la sua competenza per valutarli e fornire un’interpretazione tecnica. La sua relazione non è un’attività istruttoria in senso stretto, ma un’analisi deduttiva dei fatti. Esempi sono la misurazione di un immobile o la quantificazione dei costi per ripristinare un danno a un edificio.
È importante sottolineare che in entrambi i casi, la consulenza tecnica non ha potere decisionale. L’attività del CTU si limita alla valutazione e all’accertamento di fatti tecnici, mentre la responsabilità finale della decisione spetta esclusivamente al giudice. Sebbene la consulenza tecnica non sia una prova in senso stretto, ma un mezzo istruttorio a disposizione del giudice, può costituire una fonte oggettiva di prova quando si traduce in un’analisi tecnica e un accertamento di fatti rilevabili solo tramite competenze specifiche.
Il ricorso alla consulenza tecnica è a discrezione del giudice, il quale valuta la necessità o l’opportunità di avvalersene per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili solo attraverso competenze tecniche. La valutazione della relazione peritale è riservata al giudice, che funge da “peritus peritorum“, ovvero “esperto degli esperti“. Il giudice non è vincolato ai risultati del CTU e può accettarli o meno. Nel caso in cui ritenga la relazione convincente e sufficientemente motivata, il giudice non è tenuto a motivare esplicitamente la sua accettazione nella sentenza.
In sintesi, il ruolo del Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU è fondamentale nel processo, fornendo al giudice informazioni tecniche essenziali per la risoluzione delle controversie. Tuttavia, la decisione finale spetta sempre al giudice, che ha il compito di valutare le conclusioni del CTU e di emettere un giudizio imparziale.
Le fasi dell’attività del Perito e del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
In relazione agli artt. 62 e 194 del codice di procedura civile, il Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) svolgono la propria attività attraverso diverse fasi. Esse sono riassumibili in:
- Partecipare alle udienze alle quali sono chiamati;
- Svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice sia in in presenza o in assenza del giudice stesso;
- Fornire al giudice i chiarimenti richiesti sia in udienza che in camera di consiglio;
- Domandare chiarimenti alle parti, se autorizzati dal giudice;
- Assumere informazioni da terzi, se autorizzati dal giudice.
Questa descrizione fornisce una panoramica generale delle attività svolte dal Perito e dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). Per una comprensione più dettagliata del loro ruolo e delle loro responsabilità, si consiglia di consultare la normativa specifica:
Art. 62 c.p.c.: Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disp. att. 90, 91, 92]
Art. 194 c.p.c.: Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.] |
Il Ruolo del Perito e il Consulente Tecnico d’Ufficio CTU: Pubblico Ufficiale?
È fondamentale analizzare il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), in particolare la sua qualificazione come pubblico ufficiale. In base alla normativa penale, il CTU riveste effettivamente tale qualifica, in quanto svolge una delle funzioni descritte dall’art. 357 del codice penale, ovvero una pubblica funzione giudiziaria. Questo perché il CTU, svolgendo un ruolo di ausiliario del giudice, esercita temporaneamente, obbligatoriamente e non gratuitamente, una funzione giudiziaria. La sua figura è disciplinata dal LIBRO PRIMO, Titolo I – del codice di procedura civile, “Degli organi giudiziari“.
In sintesi, il CTU, pur non essendo un magistrato, svolge un ruolo chiave nel processo giudiziario, con una precisa responsabilità e una specifica qualifica legale. La sua figura, quindi, riveste un’importanza significativa all’interno del sistema giudiziario, e la sua attività è strettamente legata alla corretta e imparziale amministrazione della giustizia.
Art. 357 cod. pen. – attività di polizia giudiziaria: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Nell’esercitare una pubblica funzione gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria svolgono l’attività attraverso:
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