Le relazioni tecniche del CTU e/o perizie del Perito nel processo civile e penale.Nel paragrafo “Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o CTP“, in una visione generale, è stata analizzata la figura dell’esperto del giudice, nei suoi profili e attività preminenti. Queste, tuttavia, possono variare funzionalmente a seconda degli ambiti nei quali l’ausiliario è chiamato a operare dal giudice. Nel presente scritto passiamo in rassegna le procedure dell’ambito civile e penali nelle quali il consulente, ausiliario ed esperto, svolge una funzione essenziale di supporto alle attività giurisdizionali con le seguenti relazioni tecniche e/o perizie. Fonte: Guida Ctu |
L’ambito giurisdizionale del Processo Penale nel quale e come interviene l’esperto
Indagine preliminare (ex art. 359 c.p.p.).
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art. 359 c.p.p.).
Analogamente a quanto può disporre il giudice con riferimento al perito, “il consulente può essere
autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine” (art. 359, comma 2, c.p.p.).
Le attività che possono essere delegate al consulente sono dunque essenzialmente due: rilievi e
accertamenti.
Con il termine rilievi si suole indicare l’attività di mera osservazione, ricerca ed acquisizione dei dati relativi al reato o alla sua prova mentre; per accertamenti si intende invece l’attività di rielaborazione critica dei dati acquisiti in sede di rilievi.
Nel caso in cui la nomina del consulente venga fatta al fine di compiere attività di indagine non ne viene data comunicazione alle parti (art. 359 c.p.p.); laddove, al contrario, debbano compiersi accertamenti non ripetibili, il codice di rito impone al P.M. di comunicarla, senza ritardo, alle parti, le quali hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici.
La diversa disciplina trova giustificazione nel fatto che gli accertamenti (ripetibili) (ex art. 359 c.p.p.) non trovano immediato ingresso nel processo, dovendo il P.M. chiedere l’acquisizione della relazione tecnica quale memoria di parte o l’audizione del consulente come teste; al contrario gli accertamenti non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.), in quanto si svolgono nel contraddittorio delle parti, entrano nel processo facendo piena prova.
Accertamenti tecnici non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.): Si definiscono accertamenti tecnici non ripetibili quegli accertamenti che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.).
Gli accertamenti tecnici non ripetibili, unitamente agli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria ed agli atti assunti in incidente probatorio, costituiscono lo strumento mediante il quale la formazione della prova avviene nella fase delle indagini preliminari, antecedentemente al dibattimento.
Il presupposto per l’esperibilità degli accertamenti tecnici non ripetibili è costituito dalla non ripetibilità dell’atto atteso che se questo fosse ripetibile non vi sarebbero ragioni per derogare al principio di formazione della prova nel dibattimento.
L’art. 360, comma 4, c.p.p. dispone che se la persona sottoposta alle indagini, prima del conferimento dell’incarico, formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il P.M. “dispone che non si proceda agli accertamenti”.
In tal caso, il P.M. può, comunque, procedervi ove gli accertamenti “se differiti, non possano essere utilmente compiuti”.
L’art. 117 norme att. c.p.p. prevede che si applichi la disciplina dell’art. 360 c.p.p. “anche nei casi in cui l’accertamento determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile”.
Quando il P.M. intenda procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso alla persona il cui nominativo è iscritto nel registro degli indagati e a quella nei cui confronti risultino, in quello stesso momento, indizi di reità, quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d’ufficio con lo scopo di assistere all’esecuzione dell’accertamento.
Un atto costituente accertamento tecnico non ripetibile deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. e) c.p.p. e da tale inserimento consegue la utilizzabilità dell’atto ai sensi dell’art. 511, comma 1, c.p.p., e tanto — ove l’atto consiste in una relazione tecnica — indipendentemente dall’audizione in udienza dell’estensore la relazione richiesta dagli artt. 511, comma 3, e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza del P.M. svolta al di fuori della specifica procedura prevista dall’art. 360 c.p.p..
La differenza sostanziale tra la consulenza tecnica disposta ai sensi dell’art. 359 c.p.p. e quella disposta ai sensi dell’art. 360 c.p.p. consiste nel fatto che, in questa, è prevista la partecipazione del difensore dell’indagato e che l’elaborato è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., così come avviene per la perizia.
Gli elaborati dei consulenti tecnici di parte, anche nei casi in cui si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili disposti ai sensi dell’art. 360 c.p.p., non possono entrare nel fascicolo del dibattimento di cui all’art. 431 c.p.p., in quanto l’unico modo per utilizzare nel processo penale la consulenza di parte è quello di chiedere, secondo le forme e nei modi di cui agli arti. 468 e 567 c.p.p., che i consulenti vengano sentiti nel dibattimento o eventualmente utilizzare gli elaborati tecnici veicolandoli nel processo sotto forma di memorie.
L’imputato che non abbia formulato riserva di promuovere incidente probatorio (art. 360, comma 4, c.p.p.) decade dall’eccezione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p. per difetto del presupposto della non ripetibilità dell’accertamento.
Nel caso in cui il P.M. proceda ad accertamento tecnico irripetibile senza dare avviso alla persona indagata e al suo difensore, la giurisprudenza ritiene che non si realizzi un’ipotesi di inutilizzabilità del mezzo ma una nullità ex art. 178, comma 1, c.p.p., la quale può essere fatta valere fino a quando non venga deliberata la sentenza di primo grado.
Incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)
Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.
Tale istituto consente di formare prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento. L’art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all’incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per la esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione.
Il motivo della non rinviabilità dipende dalla deteriorabilità dell’oggetto della prova, che, in quanto non evitabile, rende l’atto non utilmente rinviabile.
L’ambito di applicazione dell’incidente peritale è, tuttavia, più circoscritto di quello degli accertamenti tecnici non ripetibili: l’art. 392 c.p.p., a differenza di quanto dispone l’art. 360 c.p.p., parla di inevitabilità della modificazione.
Di conseguenza, la conversione dell’accertamento tecnico non ripetibile in incidente probatorio non può avvenire automaticamente con la mera proposizione, da parte della persona indagata, della riserva, a fronte di modificazione evitabile.
Il comma 2 dell’art. 392 c.p.p. consente l’espletamento della perizia nei casi in cui “se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previste dall’articolo 224 bis c.p.p.”.
A differenza dell’ipotesi prevista alla lettera g), in cui il presupposto per eseguire la perizia attiene ad una situazione di fatto, nel caso in questione il ricorso alla procedura incidentale è finalizzato a salvaguardare il principio della concentrazione del dibattimento.
Nel codice sono rinvenibili altre ipotesi di incidente probatorio.
L’art. 70, comma 3, c.p.p. (rubricato Accertamenti sulla capacità dell’imputato) consente di disporre una perizia sulla capacità dell’imputato quando vi sia motivo di ritenere che questi, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento.
Recita la disposizione in esame: “Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio.
Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini…”.
Tale previsione consente di acquisire una prova non rinviabile al dibattimento, in quanto la decisione in merito alla necessità di sospendere il procedimento è indifferibile.
Ulteriore ipotesi di incidente probatorio è quella contemplata all’art. 117 disp. att. e coord., in base al quale “Le disposizioni previste dall’art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile”.
Udienza preliminare.
Terminate le indagini preliminari, si svolge l’udienza preliminare nel corso della quale il Giudice, dopo aver accertato la regolarità delle notifiche e delle costituzioni, dichiara aperta la discussione: il P.M. espone i risultati dell’indagine e le prove raccolte, l’imputato può chiedere di essere interrogato, successivamente prendono la parola le parti interessate.
Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, a seconda dei casi, dichiara chiusa la discussione e procede alla deliberazione di sentenza di non luogo a procedere o emette il decreto che dispone il giudizio.
Il giudice può, inoltre, indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali è necessario acquisire nuove informazioni ai fini della decisione.
Va anche riferito come il Pubblico Ministero può produrre documenti e chiedere l’audizione di testimoni e di consulenti tecnici, o l’interrogatorio di persone imputate in procedimenti connessi (art. 422 c.p.p.).
Qualora il GIP, ai fini dell’assunzione della decisione del caso, ritenga necessaria una perizia, ne espone le ragioni alle parti e a questo punto, le parti sono libere di provvedere o meno a richiedere una consulenza tecnica extraperitale.
In tal caso, a differenza della perizia in incidente probatorio o in dibattimento, l’audizione del consulente non avverrà con le forme dibattimentali, e cioè l’esame diretto e contrario: sarà il GIP a condurre l’esame e le parti potranno fare domande solo per suo mezzo (art. 422, ultimo comma, c.p.p.). Solitamente, in tali casi il consulente tecnico fa un’esposizione orale davanti al giudice.
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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