La Perizia del Perito nel Processo Penale
Il processo civile e penale si avvale spesso di esperti per chiarire aspetti tecnici complessi.
La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Perito gioca un ruolo cruciale, fornendo al giudice relazioni tecniche e perizie indispensabili per la decisione finale. Ma quali sono le procedure e le differenze tra l’ambito civile e quello penale? Questo articolo, basato sulla Guida CTU, fa luce su questo aspetto fondamentale del sistema giudiziario italiano.
Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o CTP:
Il CTU e il perito sono ausiliari del giudice, figure professionali con competenze specifiche che forniscono supporto tecnico-scientifico al processo. Le loro attività variano a seconda del contesto: civile o penale. In entrambi gli ambiti, la loro opera è essenziale per la corretta amministrazione della giustizia.
Il Processo Penale: dalla fase investigativa al dibattimento
Nel processo penale, il coinvolgimento del consulente tecnico inizia già nelle indagini preliminari, con diverse modalità a seconda della fase procedimentale:
Indagine Preliminare (art. 359 c.p.p.)
Il Pubblico Ministero (PM) può nominare consulenti per accertamenti e rilievi tecnici. Mentre i semplici “rilievi” (osservazione e raccolta dati) non necessitano di comunicazione alle parti, gli “accertamenti” (rielaborazione critica dei dati), soprattutto se non ripetibili (art. 360 c.p.p.), richiedono la comunicazione alle parti, che possono a loro volta nominare propri consulenti. In quest’ultimo caso, la relazione tecnica acquisisce valore probatorio.
Accertamenti Tecnici Non Ripetibili (art. 360 c.p.p.)
Si tratta di accertamenti su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. La non ripetibilità dell’atto è fondamentale. Se l’indagato formula riserva di incidente probatorio, il PM può procedere solo se il differimento renderebbe l’accertamento inutile. La relazione tecnica da questi accertamenti è inserita nel fascicolo del dibattimento e può essere utilizzata come prova (art. 511 c.p.p.), anche senza audizione dell’estensore. Le consulenze tecniche di parte, invece, necessitano di audizione in dibattimento o di presentazione come memorie.
Incidente Probatorio (art. 392 c.p.p.)
Sia il PM che l’indagato possono richiedere al giudice l’incidente probatorio per la formazione anticipata di prove, come perizie o esperimenti, in caso di deterioramento o modificazione inevitabile dell’oggetto della prova. Questo istituto tutela il principio di concentrazione del dibattimento, evitando sospensioni prolungate. Altri casi di incidente probatorio riguardano, ad esempio, la perizia sulla capacità dell’imputato (art. 70, comma 3, c.p.p.).
Udienza Preliminare
Il giudice può richiedere una perizia all’udienza preliminare. In questo caso, l’audizione del consulente avviene con modalità diverse rispetto al dibattimento, con il GIP che conduce l’esame e le parti che pongono domande attraverso di lui.
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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