Le relazioni tecniche del CTU e/o perizie del Perito nel processo civile e penale.Nel paragrafo “Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o CTP“, in una visione generale, è stata analizzata la figura dell’esperto del giudice, nei suoi profili e attività preminenti. Queste, tuttavia, possono variare funzionalmente a seconda degli ambiti nei quali l’ausiliario è chiamato a operare dal giudice. Nel presente scritto passiamo in rassegna le procedure dell’ambito civile e penali nelle quali il consulente, ausiliario ed esperto, svolge una funzione essenziale di supporto alle attività giurisdizionali con le seguenti relazioni tecniche e/o perizie. Fonte: Guida Ctu |
Gli ambiti giurisdizionali dei Processi Civili nei quali e come interviene l’esperto
Processo cautelare.
Il processo cautelare è una particolare forma di processo che consente ai soggetti ricorrenti di poter raccogliere le prove prima del processo cognitivo in tutti i casi in cui sarà difficile se non impossibile poterle raccogliere nel corso del futuro processo.
In questo procedimento, la consulenza si concretizza nell’accertamento tecnico preventivo o ispezione giudiziale, quando svolta direttamente dal giudice con l’ausilio del consulente.
Tale consulenza è richiesta dalla parte ricorrente, e disposta dal giudice, quando vi è urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. Quindi, per la stessa natura del provvedimento, l’incarico che ne consegue ha frequentemente carattere di urgenza.
Al giudice viene richiesto un provvedimento che ha una doppia finalità: una conservativa quando l’obiettivo è mantenere inalterata la situazione di fatto nelle more del giudizio di cognizione; l’altra anticipatoria che serve ad anticipare gli effetti della decisione che sarà emessa all’esito del giudizio di cognizione ordinario.
Con la legge 80 del 14 maggio 2005, e successive modifiche e integrazioni, di riforma del processo civile entrata in vigore il 1° marzo 2006, l’accertamento tecnico preventivo ha perso i limiti storici che lo configuravano in una mera “fotografia dei luoghi”, per dire come esso dovesse necessariamente limitarsi a un resoconto sullo stato accertato delle parti oggetto d’indagine senza scendere nell’analisi delle cause o delle origini delle problematiche accertate e quindi senza esprimere un giudizio di merito.
Infatti oggi l’accertamento demandato al consulente «…può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica…», facendo divenire l’A.T.P. una vera e propria consulenza tecnica di ufficio, pur nei limiti del procedimento cautelare. In verità l’estensore della riforma non ha fatto altro che recepire la prassi oramai consolidata che, attesa la crescente grave crisi del sistema giudiziario, quando vi era l’accordo di entrambe le parti, aveva spesso fatto divenire l’A.T.P. un’indagine cognitiva piena con la richiesta all’esperto di indagare e riferire sulle cause delle circostanze che avevano dato origine ai fenomeni o che erano alla genesi delle condizioni.
Consulenza tecnica preventiva (A.T.P.): È una vera e propria novella introdotta dalla legge 80/2005 e operativa dal 1° marzo 2006. La ratio fondamentale della sua introduzione va ricercata nella considerazione, pratica e di esperienza, secondo la quale molto spesso le cause si conciliano dopo l’espletamento della CTU.
Si tratta, così come l’accertamento tecnico preventivo, di un procedimento autonomo con il quale una parte prima di intraprendere il giudizio, e anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 cod. prov. civ., chiede al giudice di nominare un consulente al fine di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La dislocazione non ha alcun rilievo esplicativo.
L’istituto recepisce, nella sostanza, il contenuto dell’art. 49 della relazione della commissione presieduta dal Prof. Romano Vaccarella, che individuava la necessità di introdurre una disciplina più moderna e funzionale del processo, anche con riguardo all’esecuzione e all’adozione di forme alternative di definizione delle controversie.
L’istituto contiene sostanzialmente due aspetti: l’uno di finalità cognitiva, che non ha niente in comune con gli strumenti di natura cautelare, trattandosi di strumento più affine alla consulenza in corso di causa, l’altro di finalità conciliativa, con l’obiettivo di creare uno strumento deflattivo del contenzioso offrendo alle parti la possibilità di addivenire alla conciliazione sul nascere della controversia. La dizione generica della norma dall’inadempimento o inesatto adempimento sia di obbligazioni contrattuali che di generiche obbligazioni risarcitorie extracontrattuali conferisce allo strumento un amplissimo campo applicativo. Solo per quanto attiene la sfera immobiliare possono individuarsi: la compravendita immobiliare, la responsabilità civile, gli appalti e l’imperizia esecutiva in lavori edili.
La norma prevede pure che «Il consulente prima di provvedere al deposito della relazione, tenti, ove possibile, la conciliazione delle parti». Il riconoscimento del potere conciliativo del consulente, che sino a oggi doveva fare i conti con la scomoda ristrettezza dei limiti imposti dalla norma dell’art.198 cod. proc. civ., va nella direzione di configurare il CTU come un vero e proprio conciliatore che assiste le parti in lite facilitandone la comunicazione con la trattazione degli interessi per giungere alla conciliazione della controversia mediante un accordo reciprocamente soddisfacente.
Art. 696 cod. proc. civile – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale: Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma dell’art. 692 ss. che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni. |
Art. 696-bis – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili. |
Processo di cognizione.
Il processo di cognizione rappresenta il procedimento attraverso il quale il giudice accerta una situazione giuridica esistente sulla base dei fatti presentati dalle parti, risolvendo la controversia mediante una sentenza.
L’incarico, che viene affidato all’ausiliario, presenta una doppia finalità: una integrativa, quando lo strumento è diretto a integrare le conoscenze del giudice ove, per la decisione della causa, necessita far uso di nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche; l’altra istruttoria, quando al consulente tecnico di ufficio viene demandata l’acquisizione di fatti rilevanti per la decisione della causa, in tutti i casi in cui, per la complessità delle operazioni, risulterebbe estremamente difficoltoso per il giudice provvedervi direttamente.
Il ricorso all’esperto non è rimesso nella disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice; essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico, la consulenza non è compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è subordinata alla richiesta della parte.
La consulenza tecnica è da ritenersi un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria; può tuttavia costituire essa stessa fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni di carattere tecnico. Ne discende che se la parte chiede che vengano accertate le condizioni di imminente pericolo per le gravi condizione di compromissione strutturale di un edificio, le risultanze della consulenza, non avendo quella parte altri strumenti per provare ciò che richiede, diventeranno fonte oggettiva di prova.
Processo di esecuzione.
La forma generica è rappresentata dal processo che intraprende il creditore per ottenere coattivamente, in virtù di un titolo esecutivo, l’adempimento del debitore, mentre quello della forma specifica è operato da colui che deve far dar esecuzione a un provvedimento di fare o non fare una certa cosa, assumere o meno un determinato comportamento.
In base alla natura del credito, quindi, il procedimento può distinguersi tra:
- l’esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata) quando il credito ha a oggetto una somma di denaro. Tale forma si collega strettamente all’art. 2740 cod. civ.: «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»;
- l’esecuzione forzata in forma specifica quando:
- il credito ha a oggetto la prestazione del debitore di fare o non fare una certa cosa, assumere o meno un determinato comportamento;
- il credito ha a oggetto la prestazione del debitore consistente nel consegnare o nel rilasciare uno specifico bene mobile o immobile.
Il processo esecutivo in forma generica indubbiamente è stato quello più toccato dalla riforma del processo civile entrata in vigore il 1° marzo 2006.
Sino ad oggi, in particolare nel decennio precedente, si erano avute iniziative legislative volte a razionalizzare e coordinare quanto disciplinato dal codice con l’introduzione del giudice monocratico, della conversione del pignoramento, della delega delle operazioni di vendita al notaio e sul potere del giudice delegato ad agire sulla vendita in presenza di un prezzo non congruo.
Con la riforma del 1° marzo 2006 importantissime novità hanno riguardato l’intera struttura del processo sia nel quadro generale che nel particolare.
Il nuovo rito deve applicarsi ai processi iniziati dal 1° marzo 2006 come pure per quelli iniziati prima di tale data ma con pignoramento non ancora effettuato, mentre per quelli iniziati precedentemente e con pignoramento già eseguito la procedura è quella precedente.
Nel processo esecutivo il consulente si definisce ausiliario del giudice di cui all’art. 68 cod. proc. civ. cui viene conferito l’incarico di procedere alla valutazione dei diritti pignorati, oltre all’accertamento di elementi necessari ai fini della vendita quali l’indicazione di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, eventuali rapporti locativi, conformità alle norme edilizio-urbanistiche ecc.
Nell’indirizzo di uniformare il contenuto della relazione di stima, il legislatore, nell’art. 173-bis cod. proc. civ., ha riportato l’elencazione dei quesiti a cui l’ausiliario deve rispondere con i relativi accertamenti. Nella formulazione dei quesiti sono state recepite sostanzialmente le prassi adottate da qualche tempo dagli uffici esecuzioni immobiliari dei Tribunali di Monza e Bologna che avevano adottato un insieme sistematico e organico di richieste da porre ai propri esperti.
Oltre ai quesiti, la novità più rilevante è senza dubbio quella dell’introduzione di un “contraddittorio semplificato” che impone all’esperto di dover rimettere 45 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice a norma dell’art. 569 cod. proc. civ., la propria relazione alle parti che possono proporre le loro osservazioni alla relazione, salvo inviare 15 giorni prima dell’udienza le note all’esperto.
Tale innovazione, se da un lato conferisce alle parti la possibilità di operare un controllo sull’attività dell’esperto dall’altro impone a questi di svolgere in modo ancor più puntuale ed esaustivo il proprio mandato fornendo ampie motivazioni ai propri assunti, non ultimo nella determinazione del valore dei beni, che come vedremo diviene aspetto prioritario con il riconoscimento degli standard in materia di estimo e introdotti nel nostro Paese dal Codice delle valutazioni immobiliari.
Art. 68 cod. proc. civ. – Altri ausiliari: Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge la necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si possono fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica. |
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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