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Stop ai compensi ridotti per periti e CTU

Stop ai compensi ridotti per periti e CTU: cosa cambia dopo la sentenza n. 16/2025

By Fabrizio Fava | CTU e CTP, Sentenze, Tecnico-Peritale & Contenzioso | Comments are Closed | 25 Aprile, 2025 | 1

Aggiornato al 14 giugno 2026. Lo stop ai compensi ridotti per periti e CTU arriva dalla sentenza n. 16/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la differenza tra la prima vacazione e le vacazioni successive nei compensi a tempo degli ausiliari del giudice.

La decisione riguarda una questione concreta: per anni interpreti, traduttori, periti e consulenti tecnici sono stati liquidati con importi molto bassi per le ore successive alla prima, pur svolgendo attività qualificate e spesso decisive per il processo. Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui prevedeva un compenso ridotto per le vacazioni successive.

Cosa prevedeva il vecchio sistema delle vacazioni

Nel sistema degli onorari a tempo, il compenso degli ausiliari del giudice veniva calcolato in base alle cosiddette vacazioni, cioè unità temporali di due ore.

Il decreto 30 maggio 2002 del Ministero della Giustizia aveva fissato questi importi:

  • 14,68 euro per la prima vacazione;
  • 8,15 euro per ciascuna vacazione successiva.

Il problema era evidente: per le attività protratte nel tempo, il professionista veniva compensato sempre meno, anche quando la complessità dell’incarico rimaneva invariata o aumentava. Questo meccanismo colpiva periti, CTU, interpreti e traduttori, cioè figure che svolgono un ruolo tecnico essenziale nel processo.

Il caso arrivato davanti alla Corte costituzionale

La questione nasce da un procedimento davanti al Tribunale di Firenze, relativo alla liquidazione del compenso di un interprete. L’attività si era protratta per diverse ore, ma il sistema delle vacazioni portava a un risultato economico molto basso per le ore successive alla prima.

Il giudice ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, richiamando il principio di uguaglianza e il diritto al giusto processo. Il punto centrale era semplice: ha senso pagare meno le ore successive, quando la prestazione richiesta resta tecnica, qualificata e necessaria al corretto svolgimento del procedimento?

La decisione: ogni vacazione deve avere lo stesso valore

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio che distingue tra prima vacazione e vacazioni successive. Secondo la Corte, questa differenza non è ragionevole perché introduce una riduzione automatica del compenso senza una reale giustificazione legata alla qualità, alla difficoltà o alla responsabilità della prestazione.

In pratica, la sentenza afferma che il contenimento della spesa pubblica non può spingersi fino a comprimere in modo irragionevole il compenso di chi presta attività professionale qualificata su incarico dell’autorità giudiziaria.

Perché la sentenza conta anche per CTU e periti

Anche se il caso concreto riguardava un interprete, la decisione interessa l’intero sistema degli ausiliari del giudice, quindi anche periti e consulenti tecnici d’ufficio. Il principio è comune: quando il compenso viene calcolato a tempo, non è ragionevole penalizzare automaticamente le vacazioni successive alla prima.

Per CTU e periti, la sentenza rafforza tre punti pratici:

  • la necessità di compensi proporzionati alla durata e alla complessità dell’incarico;
  • l’importanza di motivare correttamente la richiesta di liquidazione;
  • la possibilità di contestare liquidazioni non coerenti con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

Una linea giurisprudenziale ormai chiara

La sentenza n. 16/2025 non è un episodio isolato. Si inserisce in una linea di decisioni costituzionali che, negli ultimi anni, hanno censurato meccanismi di riduzione automatica o irragionevole dei compensi degli ausiliari del giudice.

  • Sentenza n. 192/2015: ha riguardato la riduzione degli onorari in presenza di patrocinio a spese dello Stato.
  • Sentenza n. 178/2017: ha esteso il ragionamento anche al consulente tecnico di parte.
  • Sentenza n. 166/2022: ha rafforzato il principio anche nel processo civile.
  • Sentenza n. 16/2025: ha colpito la distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive.

Il messaggio è coerente: il sistema dei compensi degli ausiliari del giudice non può restare fermo a valori non aggiornati e non può fondarsi su riduzioni automatiche prive di una base razionale.

Cosa cambia nella pratica

Dopo la sentenza, il criterio della vacazione ridotta per le ore successive non può essere applicato come prima. Questo non significa che ogni liquidazione diventi automaticamente alta o priva di valutazione giudiziale. Significa però che il compenso a tempo deve essere trattato in modo più coerente, senza penalizzare meccanicamente la durata dell’attività.

Per chi opera come CTU, perito, interprete o traduttore, diventa ancora più importante documentare con precisione:

  • le ore effettivamente impiegate;
  • le attività svolte;
  • la complessità tecnica dell’incarico;
  • gli elaborati prodotti;
  • le eventuali attività accessorie richieste dal procedimento.

Come usare questa decisione in una richiesta di liquidazione

La sentenza può essere richiamata quando si prepara una richiesta di liquidazione o quando si valuta se proporre osservazioni o opposizione a un decreto ritenuto incongruo. Il punto non è rivendicare automaticamente un importo massimo, ma dimostrare che il compenso deve essere ragionevole, proporzionato e coerente con il tempo effettivamente dedicato all’incarico.

In un incarico tecnico, soprattutto nel settore tessile, moda, calzature, pelletteria o proprietà industriale, la valutazione non si esaurisce spesso nella semplice lettura degli atti. Possono essere necessari sopralluoghi, analisi documentali, comparazioni tecniche, verifiche di conformità, esame di campioni, studio di difetti, stime economiche e redazione di elaborati complessi.

Assistenza su liquidazione, perizie e incarichi CTU

Lo Studio Fabrizio Fava supporta professionisti, aziende, studi legali e soggetti coinvolti in controversie tecniche nel settore moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori. L’attività può riguardare la corretta impostazione tecnica della perizia, la valutazione dei compensi, la documentazione delle attività svolte e l’analisi di liquidazioni non coerenti con la complessità dell’incarico.

Se devi valutare una liquidazione, predisporre una richiesta motivata o affrontare una controversia tecnica collegata a una CTU o a una perizia, puoi richiedere un confronto attraverso la pagina Consulenza Peritale oppure contattare direttamente lo Studio dalla pagina Contatti.

Approfondimenti correlati

Per inquadrare meglio il tema dei compensi, delle perizie e del ruolo dell’ausiliario del giudice, possono essere utili questi approfondimenti:

  • Come il CTU determina il proprio compenso: guida pratica su vacazioni, onorari, spese e criteri di liquidazione.
  • Calcolo compenso CTU: strumento operativo per orientarsi nella stima del compenso del consulente tecnico.
  • Sentenza Cassazione su onorario della CTU: approfondimento sulla liquidazione dell’onorario e sulle contestazioni possibili.
  • Esempi di perizie tessili, CTU e CTP: casi e ambiti tecnici in cui può essere necessaria una consulenza specialistica.

Fonti ufficiali

Le informazioni riportate in questo aggiornamento sono state verificate su fonti istituzionali e normative:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 16/2025: decisione sull’illegittimità della distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive.
  • Gazzetta Ufficiale, sentenza n. 16/2025: pubblicazione ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale.
  • Ministero della Giustizia, decreto 30 maggio 2002: decreto che ha rideterminato gli importi delle vacazioni.
  • Gazzetta Ufficiale, decreto 30 maggio 2002: testo pubblicato in GU Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2002.

FAQ

La sentenza n. 16/2025 riguarda solo interpreti e traduttori?

No. Il caso concreto riguardava un interprete, ma il principio riguarda il sistema degli onorari a tempo degli ausiliari del giudice. Per questo è rilevante anche per periti e CTU quando il compenso viene determinato tramite vacazioni.

Le vacazioni successive devono essere pagate come la prima?

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che prevedeva un importo inferiore per le vacazioni successive alla prima. Il principio affermato è che non può esserci una riduzione automatica e irragionevole del compenso per le ore successive.

La sentenza aumenta automaticamente tutti i compensi dei CTU?

No. La liquidazione resta legata al caso concreto, all’attività svolta, alla documentazione prodotta e alla valutazione del giudice. La sentenza elimina però il criterio automatico della vacazione successiva pagata meno della prima.

Cosa deve fare un CTU se ritiene il compenso liquidato troppo basso?

Deve verificare il decreto di liquidazione, ricostruire le attività svolte, documentare tempi e complessità dell’incarico e valutare se vi siano i presupposti per osservazioni o opposizione nelle forme previste dalla normativa.

Perché questa decisione è importante per le perizie tecniche nella moda?

Perché le perizie nel settore moda, tessile, calzature e pelletteria possono richiedere competenze specialistiche, analisi di materiali, valutazioni di difetti, stime economiche e verifiche documentali. Una liquidazione corretta deve tenere conto della reale complessità dell’incarico tecnico.

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Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è stilista e designer esperto nella costruzione del brand, nello sviluppo dell’identità aziendale e nella creazione e gestione dell’immagine del prodotto, con una conoscenza trasversale del sistema moda. Riconosciuto come Tecnico Esperto dalla Camera di Commercio di Macerata, è iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito. Svolge consulenza tecnica e tecnico-legale nei settori tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, con particolare attenzione alla tutela del prodotto e al contrasto della contraffazione. Giornalista pubblicista, ha collaborato con diverse testate e diretto a Milano una rivista specializzata di settore.

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