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8° parte – Le comunicazioni essenziali del CTU

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    Le comunicazioni essenziali del CTU

    8° parte – Le comunicazioni essenziali del CTU

    By Fabrizio Fava | Area Tecnica, Tecnica Forense | 0 comment | 14 Aprile, 2015 | 0

    Parte 8 – La comunicazione delle operazioni peritali

    La comunicazione delle attività peritali è un compito estremamente delicato per il consulente poiché racchiude responsabilità che possono portare a violare contraddittorio e diritto alla difesa e quindi – in conseguenza estrema – provocare l’annullamento della consulenza. Abbiamo visto, per quanto concerne la comunicazione relativa alla prima sessione di lavori peritali, come le possibilità offerte dal codice di procedura civile consentano la comunicazione a verbale di udienza ovvero mediante comunicazione successiva.

    Anche se il codice non regolamenta la comunicazione per le operazioni successive, esistono situazioni particolari che richiedono la massima attenzione dell’ausiliario. Nel presente articolo esaminiamo l’importante argomento nelle diverse fattispecie di situazioni.

    Le Comunicazioni essenziali del CTU.
    Come abbiamo accennato nell’articolo su “L’udienza di conferimento dell’incarico” (a pag. 23), al consulente spetta indicare la data di inizio delle operazioni peritali, salvo che si tratti di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) nel processo cautelare, ove la norma stabilisce che la data di inizio delle attività debba essere indicata dal giudice, circostanza, per la verità, assai desueta.

    La comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali è un aspetto rilevante delle attività del consulente tecnico di ufficio poiché è condizionato dalle regole processuali che incombono sulle proprie attività.

    Nella comunicazione infatti, come peraltro in altri momenti dello svolgimento della consulenza, si deve dare rispetto agli istituti del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa che presuppongono che le parti debbano essere sempre messe nelle condizioni di poter esercitare il proprio ufficio di difesa.1

    1. Garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro difensori e/o CTP di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter interloquire con il CTU (formulare osservazioni e richieste, presentare memorie – artt. 194 e 195 cod. proc. civ.); in altri termini, garantire alle parti il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

    Il consulente ha due possibilità per comunicare l’inizio delle proprie operazioni peritali.

    La prima – senza dubbio da preferirsi – è rappresentata dalla comunicazione in sede di udienza di conferimento d’incarico. Il consulente incaricato deve precisare a verbale l’ora, la data e il luogo nel quale darà inizio alle attività. La trascrizione a processo verbale di udienza sottoscritta dal magistrato e dallo stesso consulente costituisce comunicazione rituale a tutti gli effetti e pertanto sull’esperto del giudice non incombe alcuna responsabilità derivante dalla mancata o inesatta comunicazione. Informare tutti gli interessati (parti e consulenti tecnici di parte, ove nominati) sarà, infatti, compito dei legali. Ciò, con ogni evidenza, sempreché il consulente per ragioni contingenti non modifichi successivamente la data fissata.

    La seconda possibilità che può essere utilizzata dal consulente è quella di dare comunicazione in proprio successivamente all’udienza di conferimento d’incarico. Ciò può accadere, in alcuni casi, quando l’esperto decida di valutare tutti gli aspetti e gli atti di causa prima di decidere le modalità di inizio e svolgimento delle operazioni.

    Sul punto è tuttavia necessario esaminare con cura le diverse condizioni che possono presentarsi. La norma di procedura civile, all’art. 90 disp. att. cod. proc. civ., prevede che il consulente di ufficio debba comunicare l’ora, la data e il luogo d’inizio delle operazioni peritali “…con biglietto a mezzo del cancelliere”, ossia che ogni consulente di ufficio che si sia riservato in udienza di comunicare l’inizio delle operazioni peritali deve predisporre comunicazione scritta da depositare in cancelleria la quale, a sua volta, deve provvedere a darne comunicazione alle parti e a tutti gli interessati.

    Siffatta situazione, per chi ha ben presente la condizione in cui versa la maggior parte degli uffici giudiziari, risulta di difficile immaginazione e anzi potrebbe far ipotizzare concretamente un pregiudizio a quel CTU zelante, magari fresco di prima nomina, per la continuazione della sua carriera di ausiliario giudiziario!

    Nei fatti si è oramai consolidata la prassi, presso tutti gli uffici giudiziari, di delegare al CTU la comunicazione d’inizio alle attività attraverso lettera raccomandata o altri mezzi idonei quale per esempio il telefax o il telegramma. Invero la comunicazione – comunque irrituale – non sortisce alcun effetto sulla validità della consulenza nel momento in cui, concretamente, sia stato garantito il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa delle parti.

    L’omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto – in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza – dall’art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all’indagine e di esplicare in essa le attività convenienti (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 5093, 5 aprile 2001).

    In tal senso – pur avendo chiaro il paradosso – potrebbe essere sufficiente una semplice telefonata o un messaggio sms quando le parti e i loro rappresentanti poi partecipino alle attività d’inizio lavori peritali.

    Il consulente quando sia stato autorizzato, a norma dell’art. 194, comma 2, cod. proc. civ., a compiere le indagini senza la presenza del giudice, deve, a garanzia della difesa, dare comunicazione alle parti dell’ora, data e luogo d’inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo di cancellerie (art. 90 disp. att. cod. proc. civ.). L’omissione della comunicazione secondo le menzionate forme, per cui la inosservanza non è prevista specifica sanzione, non induce nullità, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state poste in grado di assistere alle indagini e di svolgere attività difensiva (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 978, 18 febbraio 1986).

    In verità, e in concreto, per il consulente è essenziale costituirsi la prova dell’avvenuta comunicazione (e quindi del ricevimento della stessa) da esibire nel momento in cui fosse eccepita la irritualità della comunicazione da lui fatta.

    Ecco perché sono senza dubbio da preferirsi i mezzi che consentono ciò. In merito al contenuto della comunicazione, occorre precisare che debbono essere indicati l’ora, la data e il luogo di svolgimento delle attività.

    L’avviso deve essere comunicato ai difensori delle parti costituite e ai consulenti tecnici di parte qualora nominati, mentre non deve essere inviato alla parte contumace sempreché questo, evidentemente, non risulti necessario per l’espletamento delle attività peritali come – per esempio – nel caso in cui sia necessario accedere alla proprietà di questa.

    Non è necessaria la comunicazione al contumace, da parte del consulente tecnico, dell’inizio delle operazioni peritali (Cass., Sez. II, sent. n. 98, 17 gennaio 1970).

    È bene precisare che la comunicazione inviata alla sola parte non assolve il consulente dalla eventualità eccezione di nullità della consulenza poiché la parte (in senso sostanziale) non è in possesso delle necessarie e adeguate cognizioni tecniche per valutare il significato e la rilevanza della consulenza tecnica, cosicché è il difensore – colui che è stato delegato (con mandato di procura) a rappresentare la parte nel giudizio – che deve essere posto in grado di esercitare il diritto di difesa. La norma prevede che l’obbligo della comunicazione ricorra solo per l’inizio delle operazioni, incombendo direttamente sulla parte la responsabilità di farsi attiva nel seguire i lavori del consulente tecnico di ufficio e quindi essere diligente nell’informarsi sulle modalità e sui tempi di svolgimento degli stessi.

    L’obbligo di comunicazione previsto, a carico del CTU, dall’art. 90, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. riguarda soltanto la data di inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

    Ciò tuttavia deve trovare pratica distinzione nei diversi casi concreti. Infatti, non si deve comunicare la ripresa delle operazioni quando:

    • all’esito al primo incontro, il CTU abbia fissato la data e il luogo di rinvio ai quali aggiorna la ripresa delle operazioni peritali.

    Si deve, invece, comunicare la ripresa delle operazioni peritali allorquando:

    • il consulente non abbia indicato la data e il luogo di ripresa delle operazioni alla conclusione del primo incontro;
    • egli, supponendo di avere concluso le proprie attività, le riapra dando continuazione alle attività;
    • le operazioni siano riprese a seguito di una sospensione;
    • al primo incontro non sia intervenuto nessuno.

    L’ipotesi che l’esperto dia corso allo svolgimento delle proprie operazioni senza comunicare ciò alle parti e, comunque, in difetto di presenza di queste, implica in concreto la violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa e quindi – conseguentemente – può provocare la nullità della consulenza tecnica.

    Il mancato avviso della data d’inizio delle operazioni peritali è causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado d’intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di un’ipotesi di nullità relativa, che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza restando altrimenti sanata (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

    Occorre precisare che, tuttavia, trattasi di nullità relativa potendo essere sollevata solo nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, rimanendo altrimenti sanata. Della eventuale nullità ne soffre anche la sentenza del giudice qualora si sia basata sostanzialmente sui risultati di una consulenza tecnica viziata dal mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa.

    In conclusione si può riferire che vi sono due casi ove all’esperto non sia fatto obbligo della comunicazione alle parti.

    Il primo – per la verità assai raro, per non dire improbabile – prevede le situazioni che si configurano nei casi ove l’attività sia limitata semplicemente all’acquisizione documentale e reperimento di informazioni da pubblici registri che possono facilmente essere consentite in qualsiasi momento a chiunque.

    Le attività del consulente meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preavviso alle parti, e anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (Cass., Sez. I, sent. n. 7054, 20 dicembre 1982).

    Il secondo, assai più frequente, è quello della richiesta di chiarimenti al consulente all’esito di una memoria tecnica di critiche mossa dal consulente di parte; nel caso che questo non comporti ulteriori indagini e accertamenti, l’esperto può evitare di dare informazione alle parti della ripresa delle operazioni, che, evidentemente, si svolgeranno in proprio presso lo studio.

    Il CTU cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all’indagine già espletata e non implicanti l’acquisizione di nuovi dati o elementi di valutazione, non è tenuto all’obbligo di comunicazione alle parti che l’art. 90 disp. att. cod. proc. civ. esige con riguardo all’inizio delle operazioni (Trib. Latina 22 maggio 1990).


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    Kit Formulario CTU - CTP

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    Fabrizio Fava

    Fabrizio Fava, oltre ad essere stilista designer del fashion system con specializzazione nella costruzione del Brand – Marchio, creazione e gestione dell’immagine aziendale e del prodotto, possiede una conoscenza trasversale e polivalente nella costruzione del prodotto moda. Vanta del riconoscimento di tecnico esperto dall’Ente Camerale di Macerata e con equivalenza dal Tribunale dove è iscritto come CTU e dalla Procura della Repubblica di Macerata come Perito. In ambito giudiziario apporta la propria consulenza tecnica legale per le categorie Tessili e Filiere, Abbigliamento in genere, Maglieria, Calzature, Pelletterie, Accessori Moda, Attività di Comunicazione Pubblicitaria e Proprietà Industriale (contraffazioni). Detiene la carica di "Responsabile della Delegazione della Provincia di Macerata” e di “Consigliere Nazionale" per il Collegio dei Periti Italiani. Dal 2021 è direttore tecnico della rivista Tech Art Shoes, della casa editrice Tecniche Nuove Spa di Milano.

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