Il CTU e le operazioni peritali
Aggiornato al 18 maggio 2026. Il CTU e le operazioni peritali specifica quali sono le attività tecniche svolte dal consulente tecnico d’ufficio per rispondere al quesito formulato dal giudice. Non coincidono solo con la relazione finale: comprendono comunicazioni, convocazioni, esame dei documenti, sopralluoghi, analisi di campioni o beni, confronto con i CTP, eventuali osservazioni e deposito dell’elaborato.
Questa fase è decisiva perché è qui che il metodo del CTU diventa concreto. Una consulenza tecnica ordinata si riconosce da come vengono gestiti documenti, campioni, rilievi, fotografie, verbali, osservazioni delle parti e limiti dell’incarico.
Il riferimento generale resta il Codice di procedura civile consultabile su Normattiva. Per albo, categorie, requisiti e aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, resta utile anche il D.M. Giustizia 4 agosto 2023, n. 109.
Questa pagina ha finalità informativa e tecnica. Non sostituisce il parere di un legale, le indicazioni del giudice, le prassi del Tribunale o la consultazione delle fonti ufficiali vigenti.
Che cosa sono le operazioni peritali del CTU
Le operazioni peritali sono tutte le attività che il CTU compie per accertare i fatti tecnici rilevanti e rispondere al quesito. Possono essere semplici o complesse, a seconda della materia, del numero di parti, dei documenti disponibili, dei beni da esaminare e delle verifiche necessarie.
In concreto, le operazioni peritali possono includere:
- comunicazione di inizio delle attività;
- convocazione delle parti e dei consulenti tecnici di parte;
- esame degli atti e dei documenti disponibili;
- visione di campioni, prodotti, merci o beni;
- sopralluoghi tecnici;
- rilievi fotografici o descrittivi;
- eventuali misurazioni o prove tecniche;
- raccolta delle osservazioni dei CTP;
- eventuale redazione di verbali o appunti di attività;
- stesura della relazione tecnica finale.
Il CTU deve mantenere il lavoro dentro il perimetro del quesito. Non deve decidere la causa, ma fornire al giudice un ausilio tecnico fondato su elementi verificabili.
Le operazioni peritali non sono un passaggio isolato: servono a costruire la perizia come esito delle operazioni peritali, con verifiche, documenti, osservazioni e risposta ai quesiti.
Avvio delle operazioni peritali
L’avvio delle operazioni è il momento in cui la consulenza tecnica passa dalla nomina alla fase pratica. Il CTU deve comunicare alle parti e ai CTP quando inizieranno le attività, dove si svolgeranno, con quali modalità e quale sarà l’oggetto delle prime verifiche.
Una comunicazione efficace dovrebbe indicare:
- riferimento del procedimento;
- data e ora di inizio delle operazioni;
- luogo o modalità di svolgimento;
- oggetto delle prime attività;
- eventuali documenti o campioni richiesti;
- modalità di partecipazione dei CTP;
- recapiti per comunicazioni successive;
- eventuali indicazioni su sopralluoghi o accessi.
Per approfondire questo passaggio, vedi anche Le comunicazioni essenziali del CTU.
Il ruolo dei CTP durante le operazioni peritali
I consulenti tecnici di parte hanno un ruolo importante durante le operazioni peritali. Il CTP assiste la parte sotto il profilo tecnico, partecipa alle attività, formula osservazioni, segnala criticità e aiuta il legale a comprendere gli aspetti specialistici del caso.
Il CTU deve consentire il contraddittorio tecnico nei modi previsti dal procedimento. Questo non significa che il CTU debba accogliere ogni osservazione dei CTP, ma significa che deve ascoltare, valutare e mantenere traccia degli elementi tecnicamente pertinenti.
Il CTP può intervenire su:
- interpretazione del quesito tecnico;
- documenti da esaminare;
- campioni o beni da visionare;
- metodo di verifica;
- rilievi fotografici o tecnici;
- eventuali prove di laboratorio;
- osservazioni alla bozza o alla relazione;
- criticità tecniche non considerate.
Il confronto tra CTU e CTP deve restare tecnico, ordinato e collegato al quesito. Se diventa una discussione generica, perde utilità.
Documenti e materiale tecnico
I documenti sono spesso il cuore della consulenza tecnica. Senza documenti ordinati, la valutazione rischia di diventare debole o incompleta. Il CTU deve distinguere i documenti già agli atti, quelli eventualmente autorizzati e i materiali tecnici utili alla risposta al quesito.
Nel settore moda, tessile e prodotto possono essere rilevanti:
- contratti, ordini e conferme d’ordine;
- fatture e documenti di trasporto;
- capitolati e schede tecniche;
- campioni approvati;
- report qualità;
- prove di laboratorio;
- fotografie dei difetti;
- comunicazioni tra le parti;
- documenti relativi a lotti, merci o rimanenze;
- manuali, registri o documenti di manutenzione per macchinari e impianti.
Per il tema specifico, leggi anche I documenti acquisiti dal CTU.
Campioni, beni e sopralluoghi
Quando l’oggetto della consulenza riguarda prodotti, materiali o beni fisici, la gestione dei campioni è determinante. Il CTU deve chiarire quali beni vengono esaminati, in quale stato si trovano, chi li mette a disposizione, se sono rappresentativi del lotto e se possono essere confrontati con campioni approvati o documentazione tecnica.
Nel settore moda e manifatturiero le operazioni possono riguardare:
- tessuti, filati e fibre;
- capi di abbigliamento;
- maglieria;
- calzature e componenti;
- pelli, pellami e cuoio;
- borse, pelletteria e valigeria;
- pellicce e materiali di origine animale;
- packaging, cartotecnica e stampa;
- merci, stock, lotti e rimanenze;
- strumenti, macchinari e impianti.
Per esempi concreti, consulta l’hub Esempi Perizie CTU/CTP.
Rilievi fotografici, misurazioni e prove
I rilievi fotografici, le misurazioni e le prove tecniche devono essere usati con metodo. Non basta fotografare un difetto: occorre indicare che cosa viene fotografato, in quale contesto, con quale riferimento e per quale finalità tecnica.
Le prove tecniche o di laboratorio possono essere utili quando il quesito richiede dati misurabili. Per esempio, in ambito tessile e moda, possono servire verifiche su composizione, resistenza, solidità del colore, stabilità dimensionale, comportamento post-lavaggio, difetti di stampa, adesione, finissaggio o caratteristiche del materiale.
Quando le prove non sono eseguite o non sono disponibili, il CTU dovrebbe dichiararlo chiaramente. Una conclusione prudente è più solida di una certezza non dimostrata.
Verbali e tracciabilità delle attività
Durante le operazioni peritali è utile mantenere una traccia ordinata delle attività svolte. Verbali, appunti, fotografie, elenco dei presenti, documenti visionati e osservazioni ricevute aiutano a rendere il percorso ricostruibile.
Una buona tracciabilità dovrebbe indicare:
- data e luogo delle operazioni;
- soggetti presenti;
- documenti esaminati;
- campioni o beni visionati;
- attività svolte;
- rilievi effettuati;
- osservazioni formulate dai CTP;
- eventuali attività rinviate o escluse;
- limiti emersi durante la verifica.
Il valore della relazione finale dipende anche dalla qualità del percorso che l’ha generata.
Bozza, osservazioni e relazione finale
Quando previsto, il CTU può trasmettere una bozza o ricevere osservazioni dai CTP prima del deposito finale. Questa fase serve a rafforzare il contraddittorio tecnico e a consentire al consulente di valutare eventuali rilievi pertinenti.
La relazione finale dovrebbe essere:
- chiara;
- ordinata;
- coerente con il quesito;
- fondata su documenti e verifiche;
- motivata nelle conclusioni;
- attenta ai limiti dell’incarico;
- comprensibile anche a chi non è specialista della materia.
Una relazione tecnica non deve essere lunga per sembrare autorevole. Deve essere utile, verificabile e proporzionata al quesito.
Deposito telematico della relazione
La gestione digitale del processo civile rende importante anche l’aspetto formale del deposito. Il riferimento operativo per servizi, documenti, schede pratiche e strumenti collegati alla giustizia civile è il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
Il CTU deve rispettare termini, modalità di deposito, formato degli elaborati e indicazioni ricevute nel procedimento. La qualità tecnica della relazione deve andare insieme alla correttezza procedurale.
Errori frequenti nelle operazioni peritali
Gli errori più frequenti sono:
- iniziare le attività senza aver chiarito bene il quesito;
- non comunicare correttamente l’avvio delle operazioni;
- non consentire un contraddittorio tecnico ordinato;
- esaminare documenti o materiali fuori perimetro senza chiarezza;
- non distinguere fatti osservati, ipotesi e conclusioni;
- non documentare campioni, fotografie e sopralluoghi;
- trascurare osservazioni tecniche pertinenti dei CTP;
- non dichiarare limiti, assenze documentali o incertezze;
- confondere accertamento tecnico e valutazione giuridica.
Il metodo migliore resta semplice e tradizionale: quesito, documenti, campioni, osservazione, confronto, motivazione e conclusione proporzionata.
Impatto pratico per aziende, legali e parti
Per aziende, legali e parti, le operazioni peritali sono il momento in cui bisogna presidiare davvero il caso tecnico. Non conviene aspettare la relazione finale. È durante le operazioni che si organizzano documenti, si mostrano campioni, si formulano osservazioni e si chiariscono punti tecnici decisivi.
Chi è coinvolto dovrebbe preparare:
- cronologia dei fatti;
- documenti contrattuali e tecnici;
- campioni contestati e campioni conformi;
- fotografie attendibili;
- schede tecniche e capitolati;
- prove o report qualità disponibili;
- osservazioni tecniche ordinate;
- domande da condividere con legale e CTP.
Una parte tecnicamente preparata aiuta il lavoro peritale e riduce il rischio che elementi importanti vengano trascurati.
Consulenza peritale nel settore moda e prodotto
Lo Studio Fabrizio Fava applica il metodo peritale a materiali, prodotti e beni collegati al settore moda e manifatturiero: tessuti, filati, fibre, pelli, calzature, abbigliamento, maglieria, pelletteria, pellicce, packaging, merci, lotti, rimanenze, strumenti, macchinari e impianti.
Per il servizio generale consulta Consulenza Peritale. Per esempi concreti di perizie tecniche consulta anche Esempi Perizie CTU/CTP.
Fonti ufficiali e riferimenti
Per le operazioni peritali è utile verificare sempre le fonti ufficiali e il provvedimento concreto del giudice. Le fonti seguenti sono riferimenti istituzionali di base.
- Normattiva — Codice di procedura civile e testi normativi vigenti, utile per consultare il quadro normativo aggiornato.
- Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, riferimento operativo per servizi, documenti e strumenti telematici.
- Portale Albo CTU, Periti ed Elenchi, utile per gestione e consultazione telematica degli iscritti.
- D.M. Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 — Gazzetta Ufficiale, relativo ad albo CTU, categorie, specializzazioni, requisiti ed elenco nazionale.
FAQ
Che cosa sono le operazioni peritali del CTU?
Sono le attività tecniche svolte dal consulente tecnico d’ufficio per rispondere al quesito: comunicazioni, esame documenti, campioni, sopralluoghi, rilievi, confronto con i CTP e redazione della relazione.
I CTP possono partecipare alle operazioni peritali?
Sì, nei modi previsti dal procedimento. I CTP partecipano al contraddittorio tecnico, formulano osservazioni e supportano le parti nella valutazione degli aspetti specialistici.
Il CTU può esaminare campioni e beni fisici?
Sì, quando il quesito lo richiede e secondo le modalità consentite. È importante chiarire quali beni vengono esaminati, in quale stato si trovano e se sono rappresentativi del caso.
Le operazioni peritali devono essere verbalizzate?
È opportuno mantenere traccia ordinata delle attività svolte: presenti, documenti visionati, campioni esaminati, fotografie, osservazioni dei CTP e limiti emersi durante le verifiche.
Che cosa rende utile una relazione CTU?
Una relazione CTU è utile quando risponde al quesito in modo chiaro, motivato, documentato e proporzionato ai dati disponibili, distinguendo fatti osservati, ipotesi e conclusioni tecniche.
Continua la guida CTU e CTP
Questo articolo fa parte della guida dedicata a CTU, CTP e attività peritale. Puoi tornare all’indice generale, leggere l’approfondimento precedente sulle comunicazioni essenziali del CTU oppure proseguire con il capitolo dedicato ai documenti acquisiti dal CTU.







