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Compenso CTU, decreto di liquidazione e pagamento solidale delle parti nel processo civile

Il compenso del CTU è sempre a carico solidale delle parti

By Fabrizio Fava | CTU e CTP, Sentenze, Tecnico-Peritale & Contenzioso | Comments are Closed | 6 Dicembre, 2019 | 4

Aggiornato al 20 maggio 2026. Il tema del compenso del CTU a carico solidale delle parti genera spesso confusione. Molti pensano che il pagamento del consulente tecnico d’ufficio segua automaticamente la soccombenza finale, oppure che debba essere sostenuto solo dalla parte che ha chiesto la consulenza. In realtà il punto va letto con più precisione.

Il CTU è un ausiliario del giudice. La sua attività viene svolta nell’interesse dell’accertamento processuale, non nell’interesse esclusivo di una parte. Per questo il decreto di liquidazione può porre il compenso a carico solidale delle parti, fermo restando che la ripartizione finale delle spese tra le parti può seguire criteri diversi nel provvedimento conclusivo.

Detto in modo pratico: una cosa è il rapporto tra CTU e soggetti obbligati al pagamento del compenso liquidato; altra cosa è il riparto definitivo delle spese processuali tra le parti. Confondere questi due piani porta a molti errori.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce il parere di un avvocato. Nei casi concreti occorre sempre verificare il decreto di liquidazione, il provvedimento del giudice, la fase del processo, gli acconti già versati e il testo normativo vigente.

Che cosa significa compenso CTU a carico solidale delle parti

Dire che il compenso del CTU è a carico solidale delle parti significa che il consulente tecnico può avere titolo a richiedere il pagamento dell’importo liquidato nei confronti dei soggetti indicati nel decreto, secondo il principio della solidarietà passiva.

In termini semplici, la solidarietà passiva comporta che più debitori siano tenuti per la stessa prestazione e che il creditore possa chiedere l’adempimento dell’intero importo a uno di essi, salvo poi i rapporti interni tra i condebitori.

Applicato al CTU, questo principio serve a evitare che l’ausiliario del giudice resti esposto al rischio di insolvenza o di conflitti tra le parti sulla ripartizione interna delle spese.

Perché il CTU può essere pagato dalle parti in solido

Il CTU non è il consulente privato di una parte. È nominato dal giudice per svolgere accertamenti tecnici necessari al processo.

La sua attività può essere utile all’accertamento giudiziale nel suo complesso, anche se poi una delle parti risulta soccombente. Per questo il pagamento del CTU può essere regolato in modo diverso rispetto alla distribuzione finale delle spese di lite.

La logica è questa:

  • il CTU svolge un incarico per il giudice;
  • l’attività tecnica serve al processo;
  • il compenso viene liquidato con decreto;
  • il decreto individua chi deve anticipare o pagare;
  • la sentenza o il provvedimento finale può poi regolare diversamente i rapporti interni tra le parti.

Questa distinzione è essenziale. Il fatto che una parte paghi il CTU non significa automaticamente che quella parte debba sopportare definitivamente tutto il costo.

Carico solidale e riparto finale delle spese: differenza

Il punto centrale è distinguere due rapporti diversi.

Rapporto verso il CTU

Riguarda il pagamento del compenso liquidato al consulente tecnico. Se il decreto pone il pagamento a carico solidale delle parti, il CTU può agire per ottenere il pagamento secondo quanto previsto dal decreto.

Rapporto interno tra le parti

Riguarda chi, alla fine, deve sopportare il costo della CTU nei rapporti tra attore, convenuto, ricorrente, resistente o altre parti del processo. Questo riparto può dipendere dalla soccombenza, dalla compensazione delle spese, da provvedimenti intermedi o da decisioni specifiche del giudice.

Il pagamento solidale verso il CTU è quindi uno strumento di tutela dell’ausiliario. Il riparto finale delle spese è invece un tema processuale tra le parti.

Il compenso CTU è sempre solidale?

Qui bisogna essere rigorosi: dire “sempre” è troppo netto. Nella pratica del processo civile il compenso del CTU è spesso posto a carico solidale delle parti, ma occorre sempre leggere il decreto concreto.

Il giudice può disporre acconti, anticipazioni, riparti provvisori o liquidazioni secondo le caratteristiche del procedimento. Nei procedimenti cautelari o urgenti, ad esempio, il pagamento può essere posto inizialmente a carico della parte ricorrente o di chi ha interesse all’accertamento, salvo diversa regolazione successiva.

La regola operativa, quindi, è questa: non affidarsi al titolo dell’articolo o a una formula generica. Bisogna leggere il decreto di liquidazione.

Chi paga il CTU durante il processo

Durante il processo, il giudice può disporre il versamento di un fondo spese o di un acconto. Questo serve a consentire l’avvio delle operazioni peritali e a coprire le prime attività del consulente.

Il pagamento può essere posto:

  • a carico di una parte;
  • a carico di entrambe le parti;
  • a carico solidale delle parti;
  • a carico della parte che ha chiesto l’accertamento, se il contesto lo giustifica;
  • secondo una diversa disposizione del giudice.

La decisione dipende dal tipo di procedimento, dal provvedimento di nomina, dalla fase processuale e dalle valutazioni del giudice.

Il decreto di liquidazione del compenso CTU

Il decreto di liquidazione è il provvedimento con cui vengono determinate le spettanze del CTU: onorario, spese e accessori previsti.

Per capire chi deve pagare e in quale misura, bisogna leggere attentamente:

  • importo liquidato;
  • eventuali acconti già versati;
  • spese riconosciute;
  • indicazione dei soggetti obbligati;
  • eventuale formula di solidarietà;
  • motivazione o criterio di calcolo;
  • termini e modalità di pagamento;
  • eventuale possibilità di opposizione.

Se il decreto è poco chiaro o appare errato, può essere utile approfondire il tema dell’opposizione al decreto di liquidazione CTU.

Il CTU può chiedere tutto a una sola parte?

Se il decreto prevede un obbligo solidale, il CTU può domandare il pagamento secondo la logica della solidarietà. Questo significa che il problema del riparto interno tra le parti non dovrebbe impedire al consulente tecnico di ottenere il compenso liquidato.

La parte che paga più di quanto ritiene di dover sopportare definitivamente potrà poi valutare, con il proprio legale, i rapporti interni con l’altra parte e il recupero di quanto eventualmente dovuto.

È proprio questa la funzione pratica della solidarietà: proteggere il diritto del CTU al compenso, senza far dipendere il pagamento dai conflitti tra le parti.

Soccombenza e compenso CTU

La soccombenza riguarda il riparto finale delle spese tra le parti. Se una parte perde la causa, può essere condannata a rimborsare le spese, inclusi gli importi relativi alla CTU secondo quanto disposto dal giudice.

Questo non elimina necessariamente il fatto che, in una fase precedente, il CTU abbia potuto ricevere il pagamento da una o più parti secondo il decreto di liquidazione.

In altre parole:

  • il decreto di liquidazione regola il pagamento del CTU;
  • la sentenza o il provvedimento finale regola il carico definitivo delle spese tra le parti;
  • la parte che ha anticipato può avere interesse al recupero, se il provvedimento finale lo consente.

Per questo conviene non fermarsi alla domanda “chi paga ora?”, ma chiedersi anche “chi deve sopportare definitivamente la spesa?”.

Compenso CTU e fondo spese

Il fondo spese è una somma anticipata per consentire al CTU di iniziare o svolgere l’attività. Non sempre coincide con il compenso finale.

Può accadere che:

  • il fondo spese sia insufficiente rispetto al compenso finale;
  • il CTU chieda integrazione;
  • il giudice liquidi un importo maggiore o minore rispetto alla richiesta;
  • gli acconti vengano scomputati dal saldo;
  • il saldo venga posto a carico solidale delle parti.

Per valutare correttamente la posizione economica bisogna quindi distinguere acconto, fondo spese, saldo e liquidazione finale.

Come verificare se il compenso CTU è corretto

Non basta controllare l’importo finale. Bisogna ricostruire il percorso della liquidazione.

Gli elementi da verificare sono:

  • decreto di nomina del CTU;
  • quesiti affidati;
  • attività svolte;
  • numero di operazioni peritali;
  • documenti esaminati;
  • complessità tecnica dell’incarico;
  • eventuali analisi, test o sopralluoghi;
  • istanza di liquidazione;
  • nota spese;
  • decreto di liquidazione;
  • acconti già versati;
  • criterio di calcolo usato.

Per un primo orientamento puoi utilizzare il Calcolo Compenso CTU, ricordando che il risultato va sempre verificato sul caso concreto.

Quando il compenso può essere contestato

Il compenso CTU può essere contestato quando vi sono motivi concreti, non quando una parte lo ritiene semplicemente sgradito.

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • importo sproporzionato;
  • criterio di calcolo errato;
  • spese non documentate;
  • mancato scomputo di acconti;
  • assenza di motivazione;
  • attività liquidata ma non svolta;
  • vacazioni o spese non giustificate;
  • errata individuazione dei soggetti obbligati;
  • liquidazione non coerente con la complessità dell’incarico.

In questi casi si può valutare l’opposizione al decreto, ma occorre agire nei termini e con motivi specifici.

Compenso CTU e consulente tecnico di parte

Il compenso del CTU non va confuso con quello del CTP, cioè il consulente tecnico di parte.

Il CTU è nominato dal giudice e il suo compenso viene liquidato nel procedimento. Il CTP è nominato dalla parte e il suo compenso dipende dal rapporto professionale con chi lo incarica.

Questa differenza è fondamentale:

  • il CTU opera come ausiliario del giudice;
  • il CTP assiste tecnicamente una parte;
  • il compenso CTU segue il decreto di liquidazione;
  • il compenso CTP segue il rapporto professionale privato, salvo eventuale recupero delle spese nei limiti del provvedimento giudiziale.

Per approfondire le differenze tra le figure puoi leggere Il perito e il consulente tecnico di ufficio CTU o CTP.

Errori frequenti sul pagamento del CTU

Gli errori più comuni sono:

  • credere che il CTU debba essere pagato solo dalla parte che perde;
  • confondere pagamento provvisorio e carico definitivo delle spese;
  • ignorare la formula del decreto di liquidazione;
  • non controllare gli acconti già versati;
  • non distinguere CTU e CTP;
  • non verificare il termine per l’opposizione;
  • contestare il compenso senza documenti;
  • usare la contestazione del compenso per criticare il merito tecnico della perizia;
  • non coordinare la questione con il proprio difensore.

Il punto non è solo “pagare o non pagare”. Il punto è capire il titolo, il criterio, il soggetto obbligato e l’eventuale possibilità di recupero o opposizione.

Quando serve supporto tecnico

Un supporto tecnico può essere utile quando il compenso del CTU riguarda una perizia complessa su prodotti, materiali, tessili, pellami, calzature, accessori, contraffazione, difetti, conformità o analisi di laboratorio.

In questi casi può essere necessario ricostruire:

  • attività peritale svolta;
  • complessità tecnica dell’incarico;
  • documenti esaminati;
  • operazioni effettuate;
  • necessità di test o analisi;
  • coerenza tra lavoro svolto e compenso richiesto;
  • eventuali limiti o criticità dell’elaborato.

La valutazione tecnica non sostituisce quella legale, ma può aiutare a capire se il compenso è coerente con il lavoro svolto.

Conclusione

Il compenso del CTU può essere posto a carico solidale delle parti, ma questa formula non va letta in modo superficiale. La solidarietà tutela il pagamento dell’ausiliario del giudice; il riparto finale delle spese tra le parti segue invece il provvedimento giudiziale e le regole del processo.

Prima di contestare o pagare senza verifiche, occorre leggere il decreto di liquidazione, controllare acconti e spese, distinguere il rapporto verso il CTU dai rapporti interni tra le parti e valutare se esistono motivi concreti di opposizione.

Se devi verificare un compenso CTU, un decreto di liquidazione, una nota spese o il rapporto tra attività peritale e importo liquidato, puoi richiedere una valutazione preliminare.

Tool utile: Calcolo Compenso CTU

Approfondisci il servizio: Consulenza Peritale

Risorsa collegata: Formulario – Linee Guida CTU e CTP

Contatta lo Studio: Contatti / Front Office

Approfondimenti correlati

Per comprendere meglio il compenso del CTU, conviene collegarlo ai contenuti su liquidazione, perizia, ruolo del consulente tecnico e documenti dell’incarico.

  • Opposizione al Decreto di Liquidazione CTU — spiega quando e come può essere contestato il decreto che liquida il compenso del consulente tecnico.
  • Che cos’è una perizia — guida base per capire funzione, struttura e valore dell’elaborato tecnico.
  • Il CTU e le operazioni peritali — utile per collegare attività svolta e liquidazione del compenso.
  • I documenti acquisiti dal CTU — chiarisce il ruolo della documentazione nel lavoro del consulente tecnico.
  • Il perito e il consulente tecnico di ufficio CTU o CTP — distingue CTU, CTP e perito nei diversi contesti tecnici e processuali.

Fonti ufficiali e riferimenti

Le fonti seguenti servono per verificare il quadro normativo e procedurale. Per casi concreti occorre sempre controllare il testo vigente e gli atti del procedimento.

  • Normattiva — Portale della legge vigente — fonte ufficiale per consultare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico in materia di spese di giustizia, e le norme collegate.
  • Gazzetta Ufficiale — fonte ufficiale per la pubblicazione degli atti normativi e delle relative modifiche.
  • Corte Suprema di Cassazione — riferimento istituzionale per giurisprudenza e orientamenti di legittimità.
  • Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia — utile per strumenti e servizi collegati al processo telematico.

FAQ

Il compenso del CTU è sempre a carico solidale delle parti?

Non va letto in modo assoluto. Spesso il pagamento del CTU è posto a carico solidale delle parti, ma bisogna verificare il decreto concreto, gli acconti, il tipo di procedimento e il provvedimento finale sulle spese.

Che cosa significa pagamento solidale del CTU?

Significa che il CTU può chiedere il pagamento dell’importo liquidato ai soggetti obbligati secondo la formula del decreto, senza dover attendere che le parti risolvano tra loro il riparto interno delle spese.

Chi paga definitivamente il CTU?

Il pagamento verso il CTU può essere provvisorio o solidale. Il carico definitivo delle spese tra le parti dipende dal provvedimento del giudice, dalla soccombenza, dalla compensazione o da altre decisioni processuali.

Il compenso CTU è diverso dal compenso del CTP?

Sì. Il CTU è nominato dal giudice e il compenso viene liquidato nel procedimento. Il CTP è nominato dalla parte e viene pagato in base al rapporto professionale con chi lo incarica.

Si può contestare il compenso CTU?

Sì, se ci sono motivi concreti: errore di calcolo, spese non documentate, mancanza di motivazione, acconti non considerati o attività non coerente con l’importo liquidato. Occorre però rispettare i termini.

Come verificare se il compenso CTU è corretto?

Bisogna leggere decreto di nomina, quesiti, attività svolta, istanza di liquidazione, nota spese, acconti e decreto finale. Un calcolo orientativo può aiutare, ma va verificato sul caso concreto.

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Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è uno stilista designer esperto nella costruzione del brand, nella creazione e gestione dell'immagine aziendale e del prodotto, con una profonda conoscenza trasversale del settore moda, riconosciuto come tecnico esperto dalla Camera di Commercio di Macerata e iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito, offrendo consulenza tecnica legale in ambito tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, contrastando le contraffazioni. Responsabile della Delegazione di Macerata del Collegio dei Periti Italiani, è anche giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate ed avendo diretto una rivista di settore a Milano.

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