Parte 5 – L’atto di nomina del CTU e suoi effetti
Il primo atto con il quale il consulente prende coscienza di dover svolgere un incarico per l’autorità giudiziaria è l’atto della nomina che viene formalizzato mediante un’ordinanza trasmessa al consulente prescelto attraverso notifica giudiziaria. Con la nomina possono presentarsi le fattispecie dell’astensione e della ricusazione che ricorrono per le analoghe motivazioni incombenti per il giudice. Analizziamo questa fase.
Nomina del CTU.
Il giudice ha, tra i suoi poteri, quello di nominare il consulente tecnico di ufficio. La nomina, che è un’attività istruttoria demandata al potere discrezionale del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità, è utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico e comunque specialistico che non consentono un’espressione diretta da parte del magistrato.
Art. 61 – Consulente tecnico: Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. |
Quindi, anche quando la nomina viene sollecitata dalle parti (come solitamente accade negli atti introduttivi del giudizio) rimane sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice di merito che, nel provvedimento di ammissione, deve sinteticamente riferire le motivazioni che hanno ispirato il ricorso a tale mezzo istruttorio1.
Il giudice opera la scelta dell’ausiliario normalmente attraverso l’albo dei consulenti tecnici conservato presso ogni tribunale anche se il potere discrezionale del giudice, supportato da consolidati pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, è tale da poter praticare l’individuazione del soggetto prescelto anche tra quelli non iscritti negli albi di quel tribunale2 o addirittura in alcun albo3.
In tali fattispecie è da negarsi la possibilità che possano sussistere ipotesi di nullità della consulenza, prevalendo il riconoscimento della facoltà discrezionale del magistrato nello scegliere il consulente più adatto e competente nella particolare materia. Vi è tuttavia da precisare che in tali casi la scelta deve essere accompagnata da un preventivo parere al presidente del tribunale con relativa motivazione della scelta, ancorché l’assenza di detto parere non invalida la nomina4.
1. Il giudice del merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento o rigetto, anche implicitamente, di un’istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente a evidenziare in sede di motivazione, nella propria decisione, l’esaustività delle altre prove acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva della controversia (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 12418, 11 ottobre 2001). 2. Pur contrastando con il primo comma dell’art. 22 disp. att. cod. proc. civ., la nomina di professionista iscritto in albo di altro tribunale non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 4714, 12 luglio 1983). 3. Il conferimento d’ufficio dell’incarico di consulente tecnico a un professionista non iscritto negli albi dei periti non spiega di per sé effetti invalidanti dato che l’art. 61, comma 2, cod. proc. civ. nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti Albi non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell’ausilio di soggetti diversi (Corte Cost., sent. n. 149, 8 giugno 1983). 4. La norma contenuta nell’art. 22, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., per cui il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale, o a persona non iscritta in nessun albo, deve sentire il presidente del tribunale e indicare nel provvedimento i motivi della scelta, non ha carattere cogente, non essendo culminata nullità della sua inosservanza (Cass., Sez II., sent. n. 1054, 9 aprile 1971). |
D’altra parte il consulente, o i consulenti prescelti, qualora le indagini e le valutazioni richiedano distinte conoscenze di differenti discipline, deve possedere non una qualsiasi e generica competenza tecnica ma una “particolare” competenza, cosicché la prevalenza non è nel riconoscere semplicemente il titolo di studio posseduto o l’iscrizione all’albo o collegio professionale ma quanto piuttosto l’esperienza, la formazione, la specializzazione nello specifico settore o ambito in cui si forma l’oggetto della controversia. Da ciò ne discende che, nel caso di una causa avente a oggetto problemi statici a un edificio, la scelta ricadrà non semplicemente su un ingegnere iscritto all’albo ma su un ingegnere che, iscritto all’albo, possegga specializzazione e competenza nei calcoli statici e verifiche strutturali. Da tale concetto ne consegue che la norma suggerisce per la scelta del consulente l’indirizzo del “saper fare” piuttosto che del “poter fare”.
La nomina del consulente tecnico di ufficio è fatta dal giudice procedente ovvero il giudice di pace, il giudice monocratico nei procedimenti di cui è competente, il giudice istruttore nei relativi procedimenti di competenza in sede collegiale. La consulenza tecnica, nel rito ordinario, viene formalizzata a mezzo di ordinanza che contiene, in estrema sintesi:
- il tribunale e l’ufficio del giudice procedente;
- il ruolo del procedimento, il nome delle parti e i loro difensori;
- il nome, cognome e recapito del consulente prescelto;
- la data e l’ora di convocazione del consulente;
- la data dell’ordinanza.
Con la legge 69/2009 (art. 46, comma 4) “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” pubblicata nella G.U. 49 del 19 giugno 2009, è stato modificato l’art. 191 dove si prevede all’atto della notifica dell’ordinanza di nomina anche la comunicazione con ordinanza dei quesiti posti dal magistrato al consulente. La novità, senza dubbio, è rilevante; il consulente tecnico di ufficio, pertanto, all’atto della notifica del provvedimento non solo potrà assumere cognizione di essere stato prescelto dal magistrato ma anche quali sono le finalità e le richieste poste a fondamento dell’incarico che andrà ad assumere. La disposizione è volta a favorire un più rapido svolgimento della udienza di affidamento dell’incarico ed evitare le frequenti contrapposizioni a cui si assisteva tra i difensori all’atto dell’assegnazione del quesito all’esperto. L’ordinanza viene notificata a cura della cancelleria al consulente prescelto a mezzo di ufficiale giudiziario così come ai difensori delle parti.
Astensione e ricusazione del CTU.
Una particolare condizione di vincolo che discende dall’essere iscritti all’albo dei consulenti tecnici è quella di dover obbligatoriamente prestare il proprio ufficio, laddove, naturalmente, non sussistano motivi di astensione che vedremo appresso. Il consulente iscritto all’albo dei consulenti tecnici, infatti, in assenza di impedimenti stabiliti dalla norma, non può rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato poiché con la presentazione della domanda egli ha preventivamente manifestato il proprio consenso a esercitare tali funzioni. Detto vincolo non incombe, invece, su coloro che non hanno presentato la suddetta domanda e non risultano iscritti negli albi speciali dei tribunale che quindi possono – senza dover necessariamente addurre particolari giustificazioni – rinunciare all’incarico.
Art. 63 – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente: Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato. |
In ogni caso, ancorché per gli iscritti all’albo non sussistano le condizioni dell’astensione ma vi siano oggettive problematiche nello svolgimento dell’incarico, tali da poter costituire ostacolo ovvero limitazione per lo stesso, è opportuno segnalare ciò al magistrato al quale prudente apprezzamento sono rimessi.
I motivi di astensione dall’incarico ricevuto per il consulente tecnico di ufficio sono i medesimi del giudice:
Art. 51 – Astensione del giudice: Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. |
Il consulente che ritiene di non accettare l’incarico deve presentare opportuna e motivata istanza al giudice almeno 3 giorni prima dell’udienza di comparizione.
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
Un suggerimento per coloro che sono poco pratici in detti incarichi e che possono evitare perdite di tempo, ma soprattutto evidenti imbarazzi in sede di udienza nel caso di ricorrenza dei motivi di astensione, è quello di leggere attentamente i nominativi delle parti contenute nella ordinanza di nomina in modo tale da verificare sin dal momento della notifica dell’atto di nomina la possibile ricorrenza dei presupposti di astensione. Tale verifica può, nel caso di dubbi, essere integrata con una semplice telefonata al difensore della parte o anche una verifica presso la cancelleria del tribunale stesso.
Con le medesime motivazioni e ragioni dell’art. 51 cod. proc. civ., le parti possono proporre ricusazione nei confronti del consulente prescelto. Anche per l’istanza di ricusazione, come l’astensione del consulente, valgono i medesimi termini dei 3 giorni prima della udienza di conferimento d’incarico. Il termine è perentorio. Difatti, dopo tale termine non è più possibile proporre la ricusazione del consulente ma possono essere segnalati al giudice, al fine di una valutazione, a norma dell’art. 196 cod. proc. civ., le ragioni (di evidente gravità) che giustifichino un provvedimento di sostituzione del consulente stesso5. Anche l’eventuale anticipazione della semplice opinione del consulente tecnico prescelto non implica motivi di nullità della consulenza6.
5. I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l’istanza di ricusazione prevista dall’art.192 cod. proc. civ. o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per se stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell’art. 196 cod. proc. civ. dell’esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione del consulente e in quanto rientra nell’apprezzamento del giudice di merito, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 2125, 26 marzo 1985). 6. L’anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un’irregolarità, non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso (Cass., Sez. III, sent. n. 3691, 16 dicembre 1971). |
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