Parte 5 – Atto di nomina del CTU e suoi effetti
L’atto di nomina del CTU rappresenta il primo passo cruciale in un procedimento giudiziario. È il momento in cui l’esperto viene chiamato a fornire la sua competenza tecnica per chiarire aspetti complessi della controversia. Ma cosa succede esattamente? Quali sono i diritti e i doveri del CTU? Scopriamolo insieme in questa guida completa.
Art. 61 – Consulente tecnico: Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. |
La Nomina: Un Atto di Potere Discrezionale
Il giudice, dotato di un potere discrezionale, nomina il CTU per risolvere questioni che richiedono competenze tecniche specialistiche, inaccessibili al magistrato stesso. Anche se sollecitata dalle parti, la nomina resta sottoposta alla valutazione del giudice, che deve motivare la scelta nel provvedimento di ammissione. Il giudice sceglie l’esperto, solitamente tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici del tribunale, ma la legge gli consente ampia flessibilità. Può, infatti, selezionare un professionista anche non iscritto all’albo, previa motivazione al Presidente del Tribunale (anche se l’assenza di tale parere non inficia la validità della nomina).
1. Il giudice del merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento o rigetto, anche implicitamente, di un’istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente a evidenziare in sede di motivazione, nella propria decisione, l’esaustività delle altre prove acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva della controversia (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 12418, 11 ottobre 2001). 2. Pur contrastando con il primo comma dell’art. 22 disp. att. cod. proc. civ., la nomina di professionista iscritto in albo di altro tribunale non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 4714, 12 luglio 1983). 3. Il conferimento d’ufficio dell’incarico di consulente tecnico a un professionista non iscritto negli albi dei periti non spiega di per sé effetti invalidanti dato che l’art. 61, comma 2, cod. proc. civ. nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti Albi non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell’ausilio di soggetti diversi (Corte Cost., sent. n. 149, 8 giugno 1983). 4. La norma contenuta nell’art. 22, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., per cui il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale, o a persona non iscritta in nessun albo, deve sentire il presidente del tribunale e indicare nel provvedimento i motivi della scelta, non ha carattere cogente, non essendo culminata nullità della sua inosservanza (Cass., Sez II., sent. n. 1054, 9 aprile 1971). |
Competenza: Saper Fare, non solo Potere Fare
La scelta del CTU non si basa solo sul titolo di studio o sull’iscrizione ad albi professionali, ma soprattutto sulla competenza specifica nel settore oggetto della controversia. Un ingegnere esperto in calcoli statici, ad esempio, sarà preferito a un ingegnere generico in una causa riguardante problemi strutturali di un edificio. La legge privilegia il “saper fare” rispetto al semplice “poter fare”.
L’Ordinanza di Nomina: Cosa Contiene?
L’ordinanza di nomina, solitamente redatta per il rito ordinario, contiene informazioni essenziali:
- Dati del tribunale e del giudice;
- Ruolo del procedimento e dati delle parti;
- Identificativi del CTU;
- Data e ora della convocazione;
- Data dell’ordinanza.
Grazie alla legge 69/2009, l’ordinanza comunica anche i quesiti posti dal magistrato, velocizzando l’iter e evitando controversie tra le parti. L’ordinanza viene notificata al CTU e ai difensori.
Astensione e Ricusazione del CTU: I Diritti dell’Esperto
Il CTU, come il giudice, può astenersi dall’incarico per motivi di incompatibilità. L’istanza di astensione, debitamente motivata, deve pervenire al giudice almeno 3 giorni prima dell’udienza. Analogamente, le parti possono ricusare il CTU entro lo stesso termine, presentando motivi di incompatibilità. Dopo tale termine, eventuali problemi possono essere segnalati al giudice per una valutazione ai sensi dell’art. 196 c.p.c.
Art. 63 – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente: Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato. |
In ogni caso, ancorché per gli iscritti all’albo non sussistano le condizioni dell’astensione ma vi siano oggettive problematiche nello svolgimento dell’incarico, tali da poter costituire ostacolo ovvero limitazione per lo stesso, è opportuno segnalare ciò al magistrato al quale prudente apprezzamento sono rimessi.
I motivi di astensione dall’incarico ricevuto per il consulente tecnico di ufficio sono i medesimi del giudice:
Art. 51 – Astensione del giudice: Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. |
Il consulente che ritiene di non accettare l’incarico deve presentare opportuna e motivata istanza al giudice almeno 3 giorni prima dell’udienza di comparizione.
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
Un suggerimento per coloro che sono poco pratici in detti incarichi e che possono evitare perdite di tempo, ma soprattutto evidenti imbarazzi in sede di udienza nel caso di ricorrenza dei motivi di astensione, è quello di leggere attentamente i nominativi delle parti contenute nella ordinanza di nomina in modo tale da verificare sin dal momento della notifica dell’atto di nomina la possibile ricorrenza dei presupposti di astensione. Tale verifica può, nel caso di dubbi, essere integrata con una semplice telefonata al difensore della parte o anche una verifica presso la cancelleria del tribunale stesso.
Con le medesime motivazioni e ragioni dell’art. 51 cod. proc. civ., le parti possono proporre ricusazione nei confronti del consulente prescelto. Anche per l’istanza di ricusazione, come l’astensione del consulente, valgono i medesimi termini dei 3 giorni prima della udienza di conferimento d’incarico. Il termine è perentorio. Difatti, dopo tale termine non è più possibile proporre la ricusazione del consulente ma possono essere segnalati al giudice, al fine di una valutazione, a norma dell’art. 196 cod. proc. civ., le ragioni (di evidente gravità) che giustifichino un provvedimento di sostituzione del consulente stesso5. Anche l’eventuale anticipazione della semplice opinione del consulente tecnico prescelto non implica motivi di nullità della consulenza6.
5. I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l’istanza di ricusazione prevista dall’art.192 cod. proc. civ. o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per se stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell’art. 196 cod. proc. civ. dell’esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione del consulente e in quanto rientra nell’apprezzamento del giudice di merito, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 2125, 26 marzo 1985). 6. L’anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un’irregolarità, non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso (Cass., Sez. III, sent. n. 3691, 16 dicembre 1971). |