Parte 4 – Albo CTU e Responsabilità
I Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) sono figure chiave nel sistema giudiziario italiano. La loro expertise è fondamentale per l’accertamento dei fatti in numerose cause, ma a questo ruolo di prestigio corrispondono precise responsabilità, disciplinari, penali e civili. Questo articolo analizza nel dettaglio le norme che regolano l’albo dei CTU e le conseguenze derivanti da una condotta non conforme.
L’Albo: Iscrizione e Requisiti
L’art.13 disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
Art. 13 – Albo dei consulenti tecnici: Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa. |
L’art. 14 disp. att. cod. proc. civ. statuisce che l’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è istituito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale nominato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’albo.
Art. 14 – Formazione dell’albo dei consulenti tecnici: L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. |
L’iscrizione (art. 15 disp. att. cod. proc. civ.) richiede:
- Competenza tecnica specifica: non solo un titolo di studio, ma anche specializzazioni, pubblicazioni, esperienza professionale significativa, dimostrando un reale “saper fare”.
- Condotta morale irreprensibile: assenza di condanne penali o civili, sanzioni disciplinari o amministrative che possano denotare mancanza di rispetto della legalità.
- Iscrizione all’ordine o collegio professionale: obbligatoria per le professioni organizzate in ordini (ingegneri, architetti, commercialisti, ecc.), mentre per altre figure (grafologi, antiquari, ecc.) è previsto l’iscrizione in appositi elenchi presso la Camera di Commercio.
Art. 15 – Iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici: Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo. |
L’albo è permanente (art. 18 disp. att. cod. proc. civ.), soggetto a revisione quadriennale per verificare il mantenimento dei requisiti. La domanda di iscrizione richiede la presentazione di specifici documenti (estratto di nascita, casellario giudiziario, certificato di residenza, iscrizione all’ordine professionale, titoli di competenza).
Art. 18 – Revisione dell’Albo dei consulenti tecnici: L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. |
Le Responsabilità dei CTU:
La responsabilità dei CTU è tripartita:
1. Responsabilità Disciplinare (art. 19 disp. att. cod. proc. civ.)
Il Presidente del Tribunale vigila sulla condotta morale e sull’adempimento degli obblighi. Infrazioni come il rifiuto ingiustificato di un incarico, la mancata comparizione, il ritardo nella consegna della relazione, la negligenza o l’imperizia possono portare a sanzioni come avvertimento, sospensione o cancellazione dall’albo (art. 20 disp. att. cod. proc. civ.).
Art. 19 –Disciplina dei consulenti tecnici: La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. |
2. Responsabilità Penale
Il CTU, in quanto pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.), è soggetto a reati come peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, ma anche a reati specifici come il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 cod. pen.), la falsa perizia (art. 373 cod. pen.), la frode processuale (art. 374 cod. pen.) e la colpa grave nell’esecuzione degli atti (art. 64 cod. proc. civ.).
Riquadro 1 – Fattispecie di reato:
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CASI DI COLPA GRAVE Questi sono regolati dall’art. 64, cod. proc. civ. “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329,00. Si applica l’art. 35 del c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. I casi ricorrenti possono essere i seguenti.
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3. Responsabilità Civile (art. 64 cod. proc. civ., artt. 1218, 1176, 2043 e segg. cod. civ.)
Il CTU è responsabile del risarcimento dei danni causati alle parti a causa di condotte negligenti o imperite. Questi danni possono includere l’allungamento dei tempi processuali, la soccombenza di una parte, le spese sostenute per correggere errori nella consulenza.
Riquadro 2 – Esempi di condotte colpose
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