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Le comunicazioni essenziali del CTU

8° parte – Le comunicazioni del CTU

By Fabrizio Fava | Tecnico-Peritale & Contenzioso | Comments are Closed | 14 Aprile, 2015 | 0

Parte 8 – Le comunicazioni del CTU

Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è delicato e complesso. Non si limita alla perizia tecnica, ma include la gestione di aspetti procedurali cruciali, come le comunicazioni del CTU essenziali delle proprie attività. Una comunicazione inadeguata può infatti comportare la violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa, con conseguenze potenzialmente disastrose: l’annullamento della consulenza stessa. Ma come orientarsi in questo intricato labirinto normativo?

L’inizio delle operazioni: un momento cruciale

La comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali è un passaggio fondamentale. A differenza dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) nel processo cautelare – dove la data è fissata dal giudice – nel processo ordinario spetta al CTU indicare la data di inizio, tenendo sempre a mente le regole processuali. Il principio del contraddittorio e il diritto alla difesa impongono che le parti siano sempre informate e in grado di esercitare il proprio ruolo.

1. Garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro difensori e/o CTP di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter interloquire con il CTU (formulare osservazioni e richieste, presentare memorie – artt. 194 e 195 cod. proc. civ.); in altri termini, garantire alle parti il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Due strade, una scelta ponderata

Il CTU ha due opzioni:

  • Comunicazione in udienza: La soluzione migliore è comunicare data, ora e luogo d’inizio delle operazioni direttamente durante l’udienza di conferimento dell’incarico, verbalizzando tutto. Questa trascrizione, firmata da magistrato e CTU, costituisce una comunicazione regolare, sollevando l’esperto da responsabilità. La notifica alle parti e ai consulenti tecnici di parte spetta poi ai legali.
  • Comunicazione successiva: Se il CTU necessita di tempo per valutare gli atti prima di fissare le date, può comunicare successivamente. L’articolo 90 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile indica la modalità – formalmente desueta – della comunicazione scritta tramite cancelliere. Nella pratica, però, si usa la raccomandata, il fax o altri mezzi equivalenti. L’irritualità della comunicazione non inficia la validità della consulenza, purché siano garantiti contraddittorio e diritto alla difesa. Una semplice telefonata o SMS potrebbe bastare se le parti partecipano alle attività. È fondamentale, però, documentare l’avvenuta comunicazione.
L’omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto – in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza – dall’art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all’indagine e di esplicare in essa le attività convenienti (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 5093, 5 aprile 2001).

In tal senso – pur avendo chiaro il paradosso – potrebbe essere sufficiente una semplice telefonata o un messaggio sms quando le parti e i loro rappresentanti poi partecipino alle attività d’inizio lavori peritali.

Il consulente quando sia stato autorizzato, a norma dell’art. 194, comma 2, cod. proc. civ., a compiere le indagini senza la presenza del giudice, deve, a garanzia della difesa, dare comunicazione alle parti dell’ora, data e luogo d’inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo di cancellerie (art. 90 disp. att. cod. proc. civ.). L’omissione della comunicazione secondo le menzionate forme, per cui la inosservanza non è prevista specifica sanzione, non induce nullità, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state poste in grado di assistere alle indagini e di svolgere attività difensiva (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 978, 18 febbraio 1986).

Chi avvisare e quando? Attenzione ai dettagli

La comunicazione deve essere inviata ai difensori delle parti costituite e ai consulenti tecnici di parte (se nominati). La parte contumace non deve essere avvisata, a meno che non sia necessario per l’espletamento delle attività (es. accesso alla sua proprietà). Inviare l’avviso solo alla parte non è sufficiente: il difensore è il soggetto deputato alla difesa, dotato delle competenze tecniche necessarie per valutare la perizia. L’obbligo di comunicazione riguarda solo l’inizio delle operazioni; la parte ha poi il dovere di informarsi sull’andamento dei lavori.

Non è necessaria la comunicazione al contumace, da parte del consulente tecnico, dell’inizio delle operazioni peritali (Cass., Sez. II, sent. n. 98, 17 gennaio 1970).

È bene precisare che la comunicazione inviata alla sola parte non assolve il consulente dalla eventualità eccezione di nullità della consulenza poiché la parte (in senso sostanziale) non è in possesso delle necessarie e adeguate cognizioni tecniche per valutare il significato e la rilevanza della consulenza tecnica, cosicché è il difensore – colui che è stato delegato (con mandato di procura) a rappresentare la parte nel giudizio – che deve essere posto in grado di esercitare il diritto di difesa. La norma prevede che l’obbligo della comunicazione ricorra solo per l’inizio delle operazioni, incombendo direttamente sulla parte la responsabilità di farsi attiva nel seguire i lavori del consulente tecnico di ufficio e quindi essere diligente nell’informarsi sulle modalità e sui tempi di svolgimento degli stessi.

L’obbligo di comunicazione previsto, a carico del CTU, dall’art. 90, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. riguarda soltanto la data di inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

 

Ripresa delle operazioni: quando comunicare?

La comunicazione della ripresa delle operazioni è obbligatoria solo in determinati casi:

  • Se il CTU non ha fissato la data di ripresa al primo incontro;
  • Se riapre le operazioni dopo averle ritenute concluse;
  • Se le operazioni sono riprese dopo una sospensione;
  • Se nessuno è intervenuto al primo incontro.

L’ipotesi che l’esperto dia corso allo svolgimento delle proprie operazioni senza comunicare ciò alle parti e, comunque, in difetto di presenza di queste, implica in concreto la violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa e quindi – conseguentemente – può provocare la nullità della consulenza tecnica.

Il mancato avviso della data d’inizio delle operazioni peritali è causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado d’intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di un’ipotesi di nullità relativa, che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza restando altrimenti sanata (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

Occorre precisare che, tuttavia, trattasi di nullità relativa potendo essere sollevata solo nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, rimanendo altrimenti sanata. Della eventuale nullità ne soffre anche la sentenza del giudice qualora si sia basata sostanzialmente sui risultati di una consulenza tecnica viziata dal mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa.

Esclusioni dall’obbligo di comunicazione

Esistono due eccezioni all’obbligo di comunicazione:

  1. Attività puramente documentale: La semplice acquisizione di documenti da registri pubblici, facilmente accessibili a chiunque, non richiede comunicazione.
  2. Chiarimenti successivi alla perizia: Se il CTU riceve richieste di chiarimenti (senza nuove indagini) dalla parte o dal consulente di parte, non è obbligato a comunicare la ripresa delle attività, che si svolgeranno nel suo studio.
Le attività del consulente meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preavviso alle parti, e anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (Cass., Sez. I, sent. n. 7054, 20 dicembre 1982).

Nullità della consulenza: conseguenze gravi

La mancata comunicazione, in assenza delle parti, viola il contraddittorio e il diritto alla difesa. Questo può portare alla nullità della consulenza, ma si tratta di una nullità relativa, rilevabile solo nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti si sana. La nullità della consulenza inficia anche la sentenza del giudice se basata sui suoi risultati.

In conclusione, la comunicazione delle attività peritali è un aspetto fondamentale per il CTU. La chiarezza, la precisione e la corretta documentazione sono cruciali per evitare spiacevoli conseguenze e garantire la validità della propria opera.


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Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è uno stilista designer esperto nella costruzione del brand, nella creazione e gestione dell'immagine aziendale e del prodotto, con una profonda conoscenza trasversale del settore moda, riconosciuto come tecnico esperto dalla Camera di Commercio di Macerata e iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito, offrendo consulenza tecnica legale in ambito tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, contrastando le contraffazioni. Responsabile della Delegazione di Macerata e Consigliere Nazionale del Collegio dei Periti Italiani, è anche giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate ed avendo diretto una rivista di settore a Milano.

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