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Calcolo compenso CTU: onorario, vacazioni, parcella e liquidazione

Aggiornato al 18 maggio 2026. Il calcolo compenso CTU serve a stimare l’onorario spettante al consulente tecnico d’ufficio in relazione all’incarico ricevuto, alla materia trattata, al tempo impiegato, alle eventuali vacazioni, alle spese e alla successiva liquidazione da parte del giudice.

Questa pagina aiuta a orientarsi nel calcolo di onorario CTU, parcella CTU e vacazioni CTU, ma non sostituisce il provvedimento del giudice, la normativa applicabile o la valutazione del caso concreto. Il compenso del CTU dipende dal tipo di incarico, dal quesito, dall’attività svolta, dai documenti esaminati, dalle operazioni peritali, dal valore della controversia quando rilevante e dalle spese effettivamente sostenute.

Il riferimento generale è il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico in materia di spese di giustizia. Per il quadro aggiornato su albo CTU, categorie, requisiti e specializzazioni dei consulenti tecnici d’ufficio, resta utile anche il D.M. Giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

Prima di stimare compenso, onorario o vacazioni del consulente tecnico, conviene distinguere incarico, attività svolta ed elaborato finale: qui trovi una guida su che cos’è una perizia e quale ruolo può avere nel lavoro tecnico.

Usa il calcolatore come strumento orientativo: per casi concreti, contestazioni, opposizione alla liquidazione o dubbi sulla parcella, è necessario verificare il fascicolo, il decreto di liquidazione e le indicazioni del legale.

Come si calcola il compenso del CTU

Il compenso del CTU non è una somma scelta liberamente dal consulente. È collegato all’incarico ricevuto, alla natura dell’attività, al tempo necessario, alle tariffe applicabili, alle spese documentate e alla liquidazione disposta dal giudice.

In pratica, nel calcolo possono entrare:

  • onorario del consulente tecnico d’ufficio;
  • vacazioni, quando il compenso è calcolato a tempo;
  • eventuali spese vive documentate;
  • attività di studio degli atti;
  • operazioni peritali;
  • sopralluoghi, incontri e verifiche;
  • esame di documenti, campioni o beni;
  • redazione della relazione tecnica;
  • eventuali chiarimenti o integrazioni richieste.

Per questo il calcolo non va letto come dato automatico e definitivo. È una stima che deve essere confrontata con il tipo di incarico e con il provvedimento di liquidazione.

Onorario CTU, parcella e vacazioni: differenze pratiche

Nel linguaggio comune si parla spesso di “parcella CTU”, ma nel processo il tema corretto è quello del compenso liquidato per l’attività svolta come ausiliario del giudice.

  • Onorario CTU: è il compenso per l’attività tecnica svolta dal consulente.
  • Vacazioni CTU: sono unità di tempo usate quando il compenso viene determinato secondo criterio temporale.
  • Spese: sono costi sostenuti per svolgere l’incarico, se documentati e riconosciuti.
  • Liquidazione: è il provvedimento con cui il giudice determina il compenso spettante.

La distinzione è importante perché una cosa è stimare il lavoro del consulente, altra cosa è la liquidazione effettiva disposta nel procedimento.

Quando il calcolo del compenso CTU può essere contestato

Il compenso del CTU può diventare oggetto di contestazione quando una parte ritiene che la liquidazione sia eccessiva, non coerente con l’attività svolta, non proporzionata al quesito o non correttamente motivata. In questi casi non basta dire “è troppo alto”: occorre verificare decreto, incarico, attività svolte, tariffe, spese e criteri applicati.

Per approfondire, leggi anche Opposizione al decreto di liquidazione CTU e Il compenso del CTU è sempre a carico solidale delle parti?.

Chi paga il compenso del CTU

Il tema di chi paga il CTU dipende dal provvedimento del giudice, dalla fase del procedimento e dalla regolazione delle spese. In molti casi può essere disposto un anticipo, mentre la ripartizione finale può essere collegata alla decisione sulla causa e alle spese processuali.

Per l’utente che cerca “calcolo compenso CTU”, il punto pratico è questo: prima si stima il compenso, poi bisogna leggere il provvedimento concreto. Non basta il calcolo astratto.

Consulenza tecnica, CTU e CTP

Il compenso CTU riguarda il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice. Diverso è il rapporto con il CTP, consulente tecnico di parte, che viene incaricato da una delle parti e opera a supporto tecnico della posizione processuale o stragiudiziale.

Per capire il quadro generale dei ruoli, consulta la Guida CTU e CTP.

Quando chiedere una verifica tecnica sul compenso CTU

Una verifica tecnica può essere utile quando il compenso liquidato appare non coerente con il lavoro svolto, quando ci sono dubbi su vacazioni, spese o criteri applicati, oppure quando occorre capire se una contestazione abbia fondamento.

Prima di valutare il compenso, conviene raccogliere:

  • atto di nomina del CTU;
  • quesito formulato dal giudice;
  • verbali o comunicazioni delle operazioni peritali;
  • relazione tecnica depositata;
  • istanza o nota del CTU, se disponibile;
  • decreto di liquidazione;
  • eventuali osservazioni delle parti;
  • documenti relativi a spese o attività dichiarate.

Se hai bisogno di una verifica tecnica collegata a incarico, perizia, attività svolta o compenso, puoi contattare lo Studio tramite la pagina Contatti.

Approfondimenti correlati

Per orientarti meglio tra compenso CTU, incarico, ruolo del consulente e attività peritale, puoi leggere anche questi approfondimenti collegati.

  • Guida CTU e CTP — il percorso generale su perito, consulente tecnico d’ufficio, consulente di parte, incarico e operazioni peritali.
  • Opposizione al decreto di liquidazione CTU — utile quando il compenso liquidato viene contestato.
  • Il compenso del CTU è sempre a carico solidale delle parti? — approfondimento su pagamento, ripartizione e responsabilità delle parti.
  • Il CTU e le operazioni peritali — spiega le attività che possono incidere sul lavoro svolto dal consulente.
  • Consulenza Peritale — pagina servizio per valutazioni tecniche, CTU, CTP e perizie nel settore moda e prodotto.

Fonti ufficiali e riferimenti

Per il calcolo e la liquidazione del compenso CTU occorre sempre verificare la normativa vigente e il provvedimento concreto del giudice.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico in materia di spese di giustizia, riferimento normativo generale in materia di spese di giustizia.
  • Normattiva — Portale della legge vigente, utile per consultare testi normativi aggiornati.
  • Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, riferimento operativo per servizi e documenti telematici della giustizia.
  • Portale Albo CTU, Periti ed Elenchi, per gestione telematica e consultazione degli iscritti.

FAQ

Come si calcola il compenso del CTU?

Il compenso CTU si calcola considerando incarico, materia, attività svolte, eventuali vacazioni, spese documentate e criteri applicabili alla liquidazione. Il risultato deve sempre essere confrontato con il provvedimento del giudice.

Che cosa sono le vacazioni CTU?

Le vacazioni sono unità di tempo utilizzate quando il compenso viene determinato secondo un criterio temporale. Servono a misurare il tempo impiegato per determinate attività del consulente.

Chi paga il compenso del CTU?

Il pagamento dipende dal provvedimento del giudice, dagli eventuali anticipi disposti e dalla successiva regolazione delle spese. Nei casi concreti occorre leggere il decreto e confrontarsi con il legale.

La parcella CTU può essere contestata?

Sì, nei modi previsti, se ci sono ragioni per ritenere che la liquidazione non sia coerente con attività svolta, criteri applicati, spese o provvedimento. Serve però una valutazione specifica, non una contestazione generica.

Il calcolatore sostituisce la liquidazione del giudice?

No. Il calcolatore è uno strumento orientativo. La liquidazione effettiva del compenso CTU spetta al giudice secondo il procedimento e la normativa applicabile.

Legenda Articoli DM 182/2002

Art.2
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.3
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo 2 e ridotto della metà.

Art.4
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale delle attività. – Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

Art.4 – Comma B
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale dei ricavi lordi. – Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

Art.5
Salvo quanto previsto nell’articolo 4 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 970.42.

Art.6 – Applicazione 1° comma (avarie comuni)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa.

Art.6 – Applicazione 2° comma (avarie particolari)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata.

Art.7 – Applicazione 1° comma
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145.12 a euro 484.95.

Art.7 – Applicazione 2° comma
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193.67 a € 582.05.

Art.8 – Applicazione 1° comma
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione.

Art.8 – Applicazione 2° comma
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.9
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96.58 a € 484.95. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.10
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 582.05.

Art.11
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.12
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi e per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145.12 ad un massimo di € 970.42.

Art.13
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato.

Art.13 – Applicazione 2° comma (stima sommaria)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato. – Nel caso di stima sommaria l’onorario è ridotto della metà.

Art.13 – Applicazione 3° comma (giudizio di stima)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato. – Nel caso di semplice giudizio di stima l’onorario è ridotto di due terzi.

Art.14
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato.

Art.15 – Applicazione 1° comma
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto della metà.

Art.15 – Applicazione 2° comma (valutazione danni)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto della metà. – In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto della metà.

Art.16
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145.12 ad un massimo di € 145.12.

Art.17
Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.18 – Applicazione 1° Comma (armi e esplosivi)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48.03 a euro 145.12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.18 – Applicazione 3° Comma (balistica)
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96.58 a euro 387.86 per il primo reperto. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.19
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241.7 ad un massimo di euro 4852.11.

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