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Green Claims nella moda

Green Claims nella moda: stop ai claim vaghi

By Fabrizio Fava | Normativa Moda & Compliance | Comments are Closed | 3 Agosto, 2025 | 0

Directive Green Claims nella moda sostenibile

Ad agosto 2025, la proposta di direttiva Green Claims nella moda ha concluso la prima lettura al Parlamento Europeo (luglio 2025) e si avvia verso l’adozione definitiva entro l’autunno. Una volta approvata, gli Stati membri avranno tempo fino a metà 2027 per recepirla e applicarla, ma le imprese – in particolare nel settore moda – farebbero bene a non aspettare.

Già oggi è fortemente consigliato avviare un percorso di verifica interna dei claim ambientali utilizzati, poiché autorità e organismi di accreditamento stanno definendo gli standard tecnici armonizzati per la loro certificazione, in linea con i principi del Regolamento ESPR e del Passaporto Digitale del Prodotto.

In questo scenario, in cui la sostenibilità è diventata un potente strumento narrativo e competitivo, la moda si trova di fronte a una sfida cruciale: dimostrare in modo oggettivo ciò che dichiara. Termini come “eco-friendly”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente” o “realizzato in modo sostenibile” popolano oggi etichette, piattaforme e campagne promozionali. Ma quanti di questi claim sono realmente fondati su prove verificabili?

Per rispondere a questa esigenza, nel 2023 la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge che punta a rendere obbligatoria la validazione scientifica delle dichiarazioni ambientali volontarie: nasce così la Directive Green Claims.

Che cos’è la Directive Green Claims?

Nel cuore del Green Deal europeo, uno dei progetti più ambiziosi per traghettare l’economia verso la sostenibilità, si colloca una proposta normativa destinata a cambiare radicalmente il modo in cui le imprese comunicano la propria presunta “coscienza ecologica”: si tratta della Green Claims Directive, proposta di direttiva identificata formalmente come proposta COM (2023)166.

Questa iniziativa legislativa nasce dalla consapevolezza, ormai condivisa a livello istituzionale, che il mercato è oggi saturo di affermazioni ambientali non regolamentate, spesso generiche o ingannevoli. In assenza di regole comuni, queste dichiarazioni rischiano di trarre in inganno i consumatori e di svantaggiare quelle imprese che investono seriamente in processi e materiali realmente sostenibili.

La direttiva si propone dunque di fissare criteri uniformi per tutte le dichiarazioni ambientali volontarie, non coperte da sistemi ufficiali di etichettatura (come l’Ecolabel UE). Il suo obiettivo è duplice:

1 – Proteggere i consumatori da affermazioni vaghe o non verificabili;

2 – Garantire una concorrenza equa tra operatori economici, valorizzando chi adotta comportamenti davvero responsabili.

A chi si applica la direttiva Green Claims e cosa comporta?

Il campo di applicazione della direttiva è ampio e inclusivo. Coinvolge tutte le imprese che operano nel mercato europeo, comprese microimprese e PMI. Qualunque azienda che voglia promuovere la sostenibilità dei propri prodotti, servizi o processi attraverso dichiarazioni ambientali – i cosiddetti green claims – dovrà conformarsi a nuovi obblighi strutturati. Nel settore moda, ciò riguarda in particolare:

  • Le etichette fisiche o digitali apposte sui capi;
  • I contenuti informativi presenti nei siti web, marketplace o schede prodotto;
  • Le campagne pubblicitarie, materiali di packaging e comunicazione social che promuovano valori ambientali.

Quali sono i nuovi requisiti della Green Claims?

Ogni green claim dovrà rispettare tre requisiti fondamentali (chiarezza, rigore e tracciabilità):

1 – Essere supportato da evidenze scientifiche, tramite metodologie come il Life Cycle Assessment (LCA), il Product Environmental Footprint (PEF) o standard ISO equivalenti;

2 – Essere verificato da una terza parte indipendente, non collegata al produttore o al fornitore;

3 – Essere documentato in modo trasparente e accessibile, anche tramite supporti digitali (es. QR code, portali interoperabili, DPP).

Cosa cambia per le imprese della moda con la Green Claims?

Validazione tecnica obbligatoria

Non sarà più sufficiente dichiarare che un capo è realizzato con “materiali ecologici” o che un accessorio è “biodegradabile”. Ogni affermazione dovrà essere supportata da evidenze misurabili e ripetibili, prodotte secondo metodologie scientificamente riconosciute.

Redazione di un fascicolo tecnico ambientale

Le imprese dovranno redigere un dossier tecnico dettagliato a supporto dei claim, comprendente:

  • Specifiche ambientali del prodotto
  • Metodo utilizzato per la valutazione
  • Risultati ottenuti
  • Fonti e studi a supporto

Tale documentazione sarà essenziale in caso di controlli o controversie.

Verifica indipendente

Ogni dichiarazione ambientale dovrà essere validata prima della sua pubblicazione da un organismo terzo indipendente. In Italia, si prevede che questi soggetti siano accreditati secondo gli schemi UNI/ACCREDIA.

Rischi in caso di non conformità

Chi non rispetta i nuovi requisiti potrà incorrere in:

  • Sanzioni amministrative
  • Obblighi di rettifica pubblica
  • Danno reputazionale
  • Contenziosi risarcitori da parte di consumatori o concorrenti

Interazione con il Digital Product Passport (DPP)

La Green Claims Directive si integra direttamente con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), che introduce il Passaporto Digitale del Prodotto. Per il settore tessile, ciò significa che molti dati ambientali dovranno essere inseriti obbligatoriamente in formato digitale (es. QR code, blockchain, database interoperabili). Questo rende cruciale la coerenza fra:

  • Le dichiarazioni volontarie (green claims)
  • Le informazioni obbligatorie previste dal DPP

Strategia consigliata: come prepararsi

Le aziende del tessile-moda che desiderano continuare a comunicare la propria sostenibilità devono:

  • Analizzare i claim attuali e rimuovere quelli privi di base tecnica
  • Attivare audit interni con il supporto di consulenti tecnici e legali
  • Dotarsi di metodi LCA o strumenti PEF-based per la valutazione d’impatto
  • Formare il personale marketing e commerciale su come formulare claim conformi
  • Integrare il DPP nei sistemi aziendali per assicurare tracciabilità e accesso ai dati

Contattaci per una consulenza riservata

Vuoi sapere se i tuoi green claim sono a norma? Hai un caso simile? Potresti essere interessato a leggere anche:

  • Etichettatura tessili e calzature
  • Etichettatura per imballaggi
  • REACH e responsabilità prodotto moda
  • Sicurezza del prodotto moda e rischio prevedibile

Oppure scopri i servizi dello Studio Fabrizio Fava e contattaci per un check-up dei tuoi claim ambientali :

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Direttiva (UE) 2024/825, Errore costoso, Green Claims, greenwashing

Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è uno stilista designer esperto nella costruzione del brand, nella creazione e gestione dell'immagine aziendale e del prodotto, con una profonda conoscenza trasversale del settore moda, riconosciuto come tecnico esperto dalla Camera di Commercio di Macerata e iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito, offrendo consulenza tecnica legale in ambito tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, contrastando le contraffazioni. Responsabile della Delegazione di Macerata e Consigliere Nazionale del Collegio dei Periti Italiani, è anche giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate ed avendo diretto una rivista di settore a Milano.

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