Il Bonus Ricerca e Sviluppo 2017, ossia il Credito d’Imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è un bonus fiscale pari al 50% delle spese sostenute nel 2017 in eccedenza rispetto alla media dei costi sostenuti per i medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014 (spesa incrementale).
Possono beneficiarne tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Il Credito d’Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo svolto nel 2017 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 sin dai primi mesi del 2018.
Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, non cumula con il DE MINIMIS e può essere considerato per progetti per i quali si è già goduto di altri bandi/agevolazioni.
Da pochi mesi nei settori TAC (Tessile Abbigliamento Calzaturiero) ora sono considerati ammissibili al Credito di Imposta R&S le normali attività di sviluppo dei nuovi campionari stagionali (per le sole attività ideazione stilistica + realizzazione prototipi), poiché effettivamente viene riconosciuto che tali attività sono finalizzate all’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato, stagione dopo stagione.
In altre parole il MISE, con la FAQ del 29.09 us riconosce alle imprese del TAC che i continui investimenti per lo sviluppo delle collezioni, ovvero per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato, sono ammissibili a godere del beneficio del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi:
a) “ricerca ed ideazione estetica”;
b) “realizzazione dei prototipi”.
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