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TAREKS 2025 export moda italiana in Turchia

TAREKS 2025 export moda italiana in Turchia

By Fabrizio Fava | Economia & Mercato | Comments are Closed | 28 Luglio, 2025 | 0

Nuove regole TAREKS 2025 export moda italiana in Turchia

Se stai leggendo questa pagina, probabilmente ti chiedi se siano richieste nuove regole TAREKS 2025 export moda italiana in Turchia per abbigliamento o pelletteria. Forse ti stai domandando se i tuoi tessuti o i tuoi materiali devono essere sottoposti a test oppure come funziona davvero la piattaforma TAREKS. Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Communiqué 2025/18, che introduce regole cogenti per importazioni di moda, pelli e tessili. Conoscere questo quadro normativo è fondamentale per esportare senza incorrere in blocchi, sanzioni o ritardi doganali.

Che cos’è TAREKS

TAREKS (Trade Risk-Based Control System) è una piattaforma digitale istituita dal Ministero del Commercio turco e operativa dal 2010. Permette controlli automatizzati basati sul rischio delle merci importate. TAREKS opera in conformità con il “Regime on Technical Regulations and Standardization for Foreign Trade”, integrando standard europei di sicurezza prodotti nell’ambito dell’unione doganale UE–Turchia (Decisione 1/95 dell’Associazione UE‑Turchia).

Il processo è strutturato così: l’importatore turco si registra sul sistema, dichiara i dettagli della spedizione e genera un codice unico (TAREKS Reference Number). L’esportatore italiano, a sua volta, deve predisporre documentazione tecnica dettagliata e rapporti di prova da laboratori accreditati dalla TSE (Turkish Standards Institution) o altre autorità designate Türk Standartları Enstitüsü. Solo dopo che i documenti sono approvati viene rilasciato il codice TAREKS, indispensabile per il passaggio alla dogana (box 44 nella dichiarazione doganale)

Comunicazione 2025/18: nuovi obblighi per moda, pelle e tessuti

Il Communiqué 2025/18 (Gazzetta Ufficiale n. 32769) ha ampliato l’ambito dei prodotti soggetti a verifica preventiva tramite TAREKS, includendo abbigliamento per adulti e bambini, calzature, articoli in pelle, guanti, borse e accessori. In particolare, le autorità turche richiedono test obbligatori su sostanze chimiche pericolose (ftalati, cromo VI, amino-azoderivati, dimetilfumarato ecc.) e su requisiti meccanici come resistenza al fuoco, lacci per bambini (TS EN 14682) o fiammabilità (TS EN 14878). È fondamentale sottolineare che solo i laboratori accreditati dalla TSE sono riconosciuti: le autocertificazioni o analisi da laboratori esteri non riconosciuti non sono accettabili.

Registrazione a ITKIB e moduli Exporter

Per esportare in Turchia è obbligatorio registrarsi presso ITKIB, l’Associazione Tessile di Istanbul. Le aziende italiane alla prima esportazione devono compilare il modulo Exporter Registry Form, firmato dalla Camera di Commercio italiana e legalizzato tramite apostille o vidimato dal Consolato turco. In presenza di prodotti “a rischio” o soggetti a misure di protezione commerciale, può essere richiesto anche l’Exporter‑Producer Information Form, che dettaglia aspetti come origine, dazi applicabili, documentazione tecnica o condizioni di importazione

Test richiesti: chimici, meccanici, documentali

Ogni spedizione viene sottoposta a un’analisi automatizzata del rischio: se ritenuta a basso rischio, il sistema rilascia subito il TAREKS Reference Number. Se è considerata ad alto rischio, l’importatore deve inviare i rapporti di prova richiesti. Queste prove includono test chimici specifici su ftalati, nichel, cromati e ammine azoiche, test meccanici su resistenza, solidità del colore e fiammabilità, e verifiche documentali su composizione, etichettatura e conformità tecnica

Serve il TAREKS Reference Number anche per piccole forniture, campionature o collezioni prototipo?

Sì. La procedura TAREKS si applica indipendentemente dalla quantità della merce. Anche una singola unità, se appartenente a una delle categorie merceologiche elencate nella Comunicazione 2025/18, è soggetta a controllo. Questo vale anche per invii di campioni non destinati alla vendita, articoli promozionali o prototipi. Il sistema turco non prevede soglie minime di esenzione, in quanto il criterio guida è il codice doganale del prodotto (TARIC/GTIP) e la sua inclusione nell’elenco aggiornato dei prodotti ad alto rischio. Pertanto, anche forniture ridotte richiedono l’ottenimento del TAREKS Reference Number prima della registrazione doganale.

I laboratori italiani sono accettati per i test richiesti da TAREKS?

Solo in casi specifici. I rapporti di prova allegati alla pratica TAREKS devono provenire da laboratori accreditati dalle autorità turche, ovvero inclusi negli elenchi approvati dal Ministero del Commercio o dalla Turkish Standards Institution (TSE). Se il laboratorio italiano non è riconosciuto a livello bilaterale o non figura in tali elenchi, il certificato sarà respinto, anche se tecnicamente conforme. In alcuni casi, l’unica via sicura è far eseguire i test direttamente in Turchia presso strutture convenzionate. L’accreditamento secondo ISO/IEC 17025 in Italia non è sufficiente, salvo accordi specifici tra organismi notificati e TSE. Il principio guida è l’affidabilità istituzionale del risultato analitico secondo gli standard imposti dalle autorità turche.

Chi è tenuto a compilare e legalizzare il modulo Exporter Registry Form?

La responsabilità della compilazione ricade sull’azienda italiana che esporta. Il modulo contiene informazioni su denominazione, sede, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, settore merceologico, e deve essere firmato dal legale rappresentante, autenticato dalla Camera di Commercio competente e poi legalizzato secondo una delle due modalità previste:

    1. Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja, valida nei rapporti internazionali (anche digitalmente).
    2. Vidimazione presso il Consolato della Repubblica di Turchia territorialmente competente.

Solo dopo questo doppio passaggio il modulo è considerato valido per la registrazione nel sistema TAREKS e per l’attivazione del profilo aziendale presso ITKIB.

In quali casi è richiesto anche il modulo Exporter‑Producer Information Form?

Il modulo aggiuntivo Exporter–Producer Information Form non è obbligatorio per tutte le operazioni, ma viene richiesto in presenza di alcune condizioni specifiche, tra cui:

    • quando il prodotto è incluso in categorie soggette a misure di salvaguardia, dazi addizionali, antidumping o contingentamenti;
    • quando l’esportazione presenta prezzi unitari molto inferiori alla media di mercato (prezzi sospetti o troppo bassi);
    • quando le autorità turche, nell’ambito della valutazione del rischio, rilevano anomalie sulla documentazione, origine non chiara, o dubbia capacità produttiva del soggetto dichiarato.

In sostanza, si tratta di un modulo utilizzato per verifiche rafforzate, con l’obiettivo di prevenire frodi, triangolazioni, evasione da dazi o accessi indebiti a regimi preferenziali (es. GSP o accordi bilaterali). Viene spesso richiesto nei primi invii di una nuova linea produttiva o da fornitori non ancora profilati dalle dogane turche.

Implicazioni pratiche per esportatori italiani

L’adeguamento alle nuove procedure TAREKS è cruciale per mantenere gli scambi con la Turchia efficienti e senza intoppi. In particolare, la Turchia, pur essendo parte dell’unione doganale con l’UE, non accetta automaticamente la CE marking senza i report richiesti da laboratori turchi accreditati. Errori nella documentazione o omissioni nelle analisi possono comportare respingimenti, ritardi e sanzioni amministrative fino alla sospensione dal sistema TAREKS.

Consigli operativi

Le aziende italiane devono collaborare con importatori locali autorizzati a TAREKS, utilizzare laboratori accreditati in Turchia e preparare in anticipo i moduli ufficiali. Questo approccio riduce i rischi di blocchi doganali e protegge l’export dalle conseguenze di non conformità tecniche o documentali.

Contattami per assistenza sull’export moda in Turchia

Scrivimi per un supporto specialistico: info@fabriziofava.com

Ti possiamo dare supporto su: analisi normativa, moduli TAREKS, test di laboratorio, registrazione ITKIB, audit pre-export o contestazioni doganali.

Prepararsi alle nuove regole TAREKS significa proteggere il tuo export moda in Turchia e agire con sicurezza e consapevolezza.

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Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è uno stilista designer esperto nella costruzione del brand, nella creazione e gestione dell'immagine aziendale e del prodotto, con una profonda conoscenza trasversale del settore moda, riconosciuto come tecnico esperto dalla Camera di Commercio di Macerata e iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito, offrendo consulenza tecnica legale in ambito tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, contrastando le contraffazioni. Responsabile della Delegazione di Macerata e Consigliere Nazionale del Collegio dei Periti Italiani, è anche giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate ed avendo diretto una rivista di settore a Milano.

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