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responsabilità penale civile disciplinare CTU – mappa norme e fasi procedimentali

Responsabilità penale, civile e disciplinare per il CTU

By Fabrizio Fava | Consulenza Tecnica & Peritale | Comments are Closed | 18 Dicembre, 2019 | 0

Responsabilità penale, civile e disciplinare per il CTU

La responsabilità penale, civile e disciplinare per il CTU discende da un impianto preciso: gli artt. 61–64 c.p.c. inquadrano ruolo e doveri, l’art. 373 c.p. punisce la falsa perizia, le disposizioni di attuazione (artt. 15–21) regolano albi e sanzioni. Dal 2023 è operativo l’Albo telematico nazionale (DM 109/2023) con domanda online sul Portale del Ministero.

Responsabilità penale, civile e disciplinare per il CTU: quadro normativo (artt. 61–64 c.p.c.)

Il CTU è ausiliario del giudice: fornisce valutazioni tecniche senza sostituire l’onere probatorio delle parti. La consulenza è mezzo istruttorio, disposto al prudente apprezzamento del giudice e limitato ai quesiti.

CTU ausiliario del giudice e limiti dell’incarico

Le Sezioni Unite n. 3086/2022 hanno chiarito che il CTU può acquisire atti necessari nel rispetto del contraddittorio; sconfinamenti extra-quesito e violazioni del contraddittorio possono riverberarsi in nullità della CTU.

Responsabilità civile del CTU: art. 64 c.p.c. e profili risarcitori

Il riferimento è l’art. 64 del codice di procedura civile: l’ultimo periodo di tale articolo recita così: “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti“. Parte della dottrina ritiene che l’inciso “in ogni caso” implichi la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la colpa grave, di cui alla prima parte dello stesso comma.

Si ritiene però che non sia sufficiente la colpa lieve e dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile debba farsi riferimento al canone della colpa grave, che sussiste ogni volta che emerga la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l’imperizia del consulente o la sua negligenza non scusabile.

Responsabilità penale del CTU: falsa perizia (art. 373 c.p.) e altre ipotesi

Lo stesso art. 64 del c.p.c. estende al CTU di un procedimento civile l’applicabilità delle disposizioni del Codice Penale relative a reati come il peculato (art. 314 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) e il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), in ragione del fatto che il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Ma è, appunto, la colpa grave l’elemento cardine per l’individuazione della responsabilità del CTU: in ogni caso in cui questa sia riscontrabile nella condotta del CTU con riferimento all’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile a titolo di contravvenzione con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.

In caso di condanna ad un anno di arresto, infine, si applica anche l’art. 35 c.p.c, che prevede la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni, in caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.

La falsa perizia è reato proprio del CTU/perito nominato dall’autorità giudiziaria: si integra quando il consulente attesta scientemente il falso su fatti oggetto dell’indagine o altera risultati/valutazioni in modo fuorviante. La Cassazione ne ha riconosciuto l’applicabilità anche a accertamenti tecnici preventivi.

Prova del danno

Si tratta di una responsabilità civile di natura extracontrattuale, può derivare da condotte come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l’insufficiente preparazione del CTU, sua imperizia e qualunque condotta che comporti un’eccessiva durata del processo. La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata o le spese sostenute per la stessa. Le contestazioni possono portare all’annullamento della consulenza e al suo rinnovo con un consulente sostituto.

Responsabilità disciplinare del CTU: iscrizione, vigilanza e sanzioni (artt. 15–21 disp. att. c.p.c.)

Le disposizioni di attuazione regolano iscrizione, vigilanza (Presidente del Tribunale) e sanzioni: ammonimento, sospensione, cancellazione, secondo gravità e recidiva.

Si rammenta che il CTU è l’ausiliario del giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica, la cui soluzione appare necessaria ai fini di una corretta decisione della controversia. Importante: il giudice non è vincolato dalle conclusioni contenute nella consulenza peritale del CTU e può discostarsene nelle sue decisioni, ma nella grande maggioranza dei casi il parere del CTU finisce per orientare in certo modo le valutazioni del magistrato.

Per questo motivo, a seconda della condotta del CTU e dell’interesse tutelato, la sua responsabilità può articolarsi in tre tipi: penale, civile e disciplinare.

Astensione, ricusazione e nullità per violazione del contraddittorio

Il CTU deve verificare tempestivamente cause di astensione/ricusazione; condotte che comprimono il contraddittorio (convocazioni lacunose, mancato accesso agli atti pertinenti, mancata risposta a note critiche) possono incidere sulla validità delle operazioni e sull’affidabilità dell’elaborato.

Buone pratiche per prevenire responsabilità (metodo, contraddittorio, compensi DPR 115/2002)

  • Metodo e tracciabilità: definire un protocollo aderente ai quesiti, verbalizzare attività e criteri, separare fatti e valutazioni. (Richiamo SU 3086/2022).

  • Contraddittorio effettivo: convocazioni chiare e tempestive, deposito documenti in copia alle parti, risposte motivate alle note critiche, nessuna attività extra-quesito.

  • Compensi e spese: attenersi al DPR 115/2002 (T.U. spese di giustizia) per onorari, indennità, rimborsi e adempimenti; curare istanze e rendiconti nei termini.

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Fabrizio Fava

Fabrizio Fava è uno stilista designer esperto nella costruzione del brand, nella creazione e gestione dell'immagine aziendale e del prodotto, con una profonda conoscenza trasversale del settore moda, riconosciuto come tecnico esperto dalla Camera di Commercio di Macerata e iscritto al Tribunale come CTU e alla Procura della Repubblica di Macerata come Perito, offrendo consulenza tecnica legale in ambito tessile, abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, accessori moda, comunicazione pubblicitaria e proprietà industriale, contrastando le contraffazioni. Responsabile della Delegazione di Macerata e Consigliere Nazionale del Collegio dei Periti Italiani, è anche giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate ed avendo diretto una rivista di settore a Milano.

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