Quale differenza tra norma armonizzata o norma tecnica?
Ti sei mai chiesto la differenza tra norma armonizzata o norma tecnica? forse non tutti sanno ma tra le stesse esiste un gran differenza. In questo articolo andiamo a scoprire le differenze. Nel diritto europeo dei prodotti, la norma armonizzata è lo strumento che “traduce” i requisiti essenziali della legge in specifiche tecniche: solo quando il suo riferimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (OJEU), l’uso volontario di quella norma attiva la presunzione di conformità. Le norme tecniche non armonizzate, invece, restano preziose come stato dell’arte, ma non fanno scattare quella presunzione automatica. Questa architettura è parte del Nuovo Quadro Legislativo (NLF) e si fonda sul Regolamento (UE) 1025/2012 e sulle linee guida della Blue Guide 2022.
Norma armonizzata: definizione, NLF e presunzione di conformità
Per essere davvero “armonizzata”, una norma dev’essere europea (EN) e soprattutto dev’essere stata sviluppata su richiesta della Commissione a supporto di una specifica legislazione di armonizzazione; la presunzione di conformità matura solo con la pubblicazione del riferimento in OJEU. Il NLF, delineato dalla Decisione 768/2008/CE, fornisce il linguaggio comune (requisiti essenziali, moduli di valutazione, responsabilità degli operatori) che spiega perché una EN citata in OJEU “pesa” di più in termini regolatori rispetto a una EN non citata.
Commissione, CEN/CENELEC/ETSI e standardisation request
Il percorso tipico è lineare: la Commissione emette una standardisation request indicando quali aspetti tecnici servono per coprire i requisiti della legge; CEN, CENELEC o ETSI elaborano la bozza; la Commissione verifica la coerenza e pubblica in OJEU il riferimento della versione idonea. Da quel momento la norma resta volontaria, ma il suo impiego facilita la dimostrazione di conformità grazie alla presunzione.
Norma armonizzata: dove trovarla in OJEU e come leggere i riferimenti
Gli elenchi ufficiali dei riferimenti delle norme armonizzate sono raccolti nelle pagine dedicate della Commissione e rimandano alla Gazzetta Ufficiale: qui trovi il titolo esatto, l’edizione valida, l’ambito e le note (inclusa la cessazione della presunzione quando subentra una nuova versione). In audit e in perizia è decisivo verificare che l’edizione citata nel fascicolo coincida con quella pubblicata e che il campo di applicazione copra davvero il prodotto.
Edizione valida, ambito e cessazione della presunzione
Non tutte le revisioni sono uguali davanti alla legge: la Blue Guide 2022 spiega che la presunzione opera per i requisiti coperti dalla specifica edizione indicata in OJEU. Usare una versione ritirata o fuori ambito può far perdere l’effetto probatorio della presunzione, pur restando possibile una dimostrazione alternativa della conformità.
Errore ricorrente: quando “armonizzato” è usato in modo impreciso
Nel linguaggio d’azienda capita di chiamare “armonizzata” qualsiasi EN o qualsiasi norma “citata in una legge nazionale”. In realtà, una norma è armonizzata ai fini UE solo se nasce da richiesta della Commissione e se il suo riferimento è pubblicato in OJEU per quello specifico atto di armonizzazione. Un richiamo nazionale può valorizzare la norma come “buona tecnica”, ma non le conferisce la presunzione europea. Questa distinzione è ribadita dai documenti ufficiali che accompagnano il NLF e dalla stessa Blue Guide.
Norma armonizzata e moda: come si intreccia con prove, etichette e REACH
Nel fashion, la presenza di norme armonizzate su metodi di prova e requisiti informativi aiuta a rendere più solido il dossier: campioni, test di sicurezza, avvertenze e simboli sono più facilmente riconoscibili da laboratori, organismi e autorità. Questo non sostituisce gli obblighi orizzontali (ad esempio REACH per le sostanze), ma li rende più gestibili, perché traduce i requisiti legali in criteri tecnici condivisi. L’efficienza nasce dalla presunzione collegata all’OJEU, non da un valore “assoluto” della norma in sé.
Valore della norma tecnica non armonizzata: stato dell’arte e percorsi equivalenti
Una norma tecnica non armonizzata non è “serie B”: spesso rappresenta lo stato dell’arte e può costituire la base di un percorso equivalente alla hEN quando questa manca o non copre tutti i rischi. La Blue Guide 2022 chiarisce che l’uso delle hEN è facoltativo e che il fabbricante può percorrere soluzioni alternative, purché adeguatamente motivate e documentate nel fascicolo tecnico. In contenzioso e in perizia, mostrare di aver seguito lo stato dell’arte riduce l’incertezza probatoria, soprattutto in ambiti innovativi dove le hEN arrivano dopo la tecnologia.
Chi “avvalora” le norme: tecnica, obbligatoria e facoltativa
Nel sistema europeo convivono tre piani. Primo, la norma tecnica “in genere” è volontaria e viene “avvalorata” dal sistema di normazione (CEN/CENELEC/ETSI e gli enti nazionali come UNI) attraverso l’adozione e l’uso diffuso nel mercato: questo le conferisce il ruolo di riferimento tecnico e di espressione dello stato dell’arte. Secondo, le specifiche obbligatorie derivano direttamente dalla legge o, in taluni settori, da Common Specifications della Commissione; qui il “valore” è dato dalla cogenza normativa e dalla vigilanza del mercato che ne garantisce il rispetto, secondo le regole del Reg. (UE) 2019/1020. Terzo, le norme armonizzate restano facoltative, ma l’atto di pubblicazione in OJEU le “avvalora” regolatoriamente perché attribuisce la presunzione di conformità; gli Organismi Notificati le impiegano nei moduli di valutazione come percorso preferenziale pur potendo accettare soluzioni equivalenti, e le Autorità riconoscono la presunzione senza rinunciare alla verifica sostanziale dei requisiti.
Collegamenti ufficiali e servizio di consulenza
Per verificare la corretta classificazione di una norma conviene partire dalle pagine Harmonised Standards della Commissione, consultare il testo del Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione e, per l’inquadramento generale, la Decisione 768/2008/CE e la Blue Guide 2022. In caso di controlli, il riferimento è il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e conformità dei prodotti.
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